Cassazione Penale, Sentenza n. 3707/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia per omessa statuizione della confisca obbligatoria a seguito della condanna per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000). Il motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per la mancata applicazione della confisca prevista dalle norme vigenti applicabili al fatto contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur considerando che il fatto si è consumato dopo il decorso del termine di 90 giorni (ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000) e che l'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 è stato introdotto successivamente, la Corte ha applicato l'art. 1, comma 143, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (in vigore al momento del fatto) che richiamava le disposizioni dell'art. 322-ter c.p. e prevedeva la confisca obbligatoria in caso di condanna per i delitti tributari ivi indicati, tra i quali figura l'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Essendo il profitto del reato determinato dai documenti per l'importo dell'imposta evasa (52.281 euro), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa confisca e ha disposto la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero, in caso di impossibilità, di beni di pari valore corrispondente a euro 52.281.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Disciplina il reato di omessa dichiarazione fiscale; la condanna per tale fattispecie è il presupposto per l'applicazione della confisca obbligatoria richiamata dalla normativa successiva/applicabile.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 12-bis
Introdotto dal d.lgs. 158/2015 per prevedere la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti tributari; nel caso di specie non è direttamente applicato al fatto perché introdotto successivamente, ma è giuridicamente in continuità con la disciplina previgente sulla confisca obbligatoria.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 1, comma 143
«nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 ... si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale»
Norma vigente al momento del fatto che estendeva, per le fattispecie tributarie indicate (tra cui l'art. 5), l'applicazione dell'art. 322-ter c.p.: comporta la confisca obbligatoria del profitto in caso di condanna.
«in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (...) è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reato ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto»
Stabilisce la confisca obbligatoria del profitto del reato in caso di condanna; richiamata dalla L. 244/2007 e, per continuità normativa, coerente con l'art. 12-bis del d.lgs. 74/2000.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - art. 14
Ha abrogato la previsione dell'art. 1, comma 143, della L. 244/2007 e ha introdotto l'art. 12-bis nel d.lgs. n. 74/2000; la Corte ne riconosce la continuità sostanziale con la disciplina previgente.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b)
Prevede i motivi di cassazione: il Procuratore generale ha invocato questa norma per censurare l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria.
codice di procedura penale - art. 620, comma 1, lett. i)
Consente alla Corte di cassazione, quando l'annullamento con rinvio è superfluo e si tratta di provvedimenti che conseguono di legge e risultano dagli atti, di «dare i provvedimenti necessari»; usata per disporre direttamente la confisca senza rinvio.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5, comma 2
Prevede il termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente per la presentazione della dichiarazione; la Corte conferma che tale termine costituisce termine ulteriore per l'integrazione dell'obbligo dichiarativo e per individuare il momento consumativo del reato.
Massime di principio
- La confisca del profitto del reato tributario è obbligatoria in caso di condanna quando la fattispecie rientra tra quelle richiamate dalla normativa che estende l'art. 322-ter c.p.; la successiva normativa (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) è di continuità con la previgente e perciò l'obbligo sussiste a prescindere dalla forma normativa che lo contiene, purché applicabile al fatto.
- Per determinare quale normativa sulla confisca sia applicabile occorre verificare la data di consumazione del reato. Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 74/2000 per la presentazione della dichiarazione prolunga il tempo utile e determina il momento consumativo dell'omessa dichiarazione.
- Se il profitto del reato è documentato 'per tabulas' e il suo ammontare risulta dagli atti (es. imposta evasa), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio limitatamente all'omessa confisca e disporre direttamente la confisca dell'importo corrispondente ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando un nuovo giudizio di merito.
- In ipotesi di omissione da parte del giudice di applicare la confisca obbligatoria, il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione sul presupposto di violazione di norme processuali e sostanziali (art. 606 c.p.p.), e ottenere l'annullamento parziale con disposizione della confisca.
- Occorre sempre verificare la spettanza della confisca anche rispetto a terzi: la confisca non si applica ai beni che appartengono a persona estranea al reato; se ciò non è possibile, si procede alla confisca di beni di pari valore di cui l'imputato ha la disponibilità.
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