Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28705/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IRES e sanzioni per l'anno d'imposta 2006, originariamente accolta dalla CTP di Salerno. In appello, la CTR della Campania ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo che l'ente, quale successore di Equitalia, si fosse costituito tramite un avvocato del libero foro in violazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 156/2015 e dal d.l. 193/2016, e che perciò difettasse la legittimazione processuale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione delle norme sul patrocinio dell'ente (artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992; art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016; art. 4-novies d.l. 34/2019 conv. in l. 58/2019; oltre all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), sostenendo che, alla luce dell'interpretazione autentica del 2019 e del protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato, la costituzione in giudizio tramite avvocati del libero foro è legittima nelle controversie tributarie, salvo i casi riservati all'Avvocatura.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso tempestivo e manifestamente fondato. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30008/2019 e il Protocollo d'intesa del 5 luglio 2017 tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo cui l'ente può avvalersi di avvocati del libero foro nelle controversie davanti alle Commissioni tributarie, senza necessità di specifica allegazione o prova del presupposto della scelta difensiva. Di conseguenza, è stata cassata la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello per asserita carenza di legittimazione processuale dell'agente della riscossione. La causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia, rimasto assorbito, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992

    come modificato dagli artt. 9 d.lgs. 156/2015 e 1, comma 8, d.l. 193/2016

    non esclude la possibilità per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di stare in giudizio davanti alle commissioni tributarie con avvocati del libero foro nei casi previsti dalla disciplina e dal protocollo con l'Avvocatura dello Stato

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sul patrocinio nel processo tributario

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sul patrocinio nel processo tributario

  • art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016

    richiamato quale base normativa della disciplina della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • art. 4-novies, d.l. 34/2019 conv. in l. 58/2019

    norma di interpretazione autentica che conferma la legittimità della difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante avvocati del libero foro nei casi consentiti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato quale parametro di ricorso per la dedotta violazione processuale

  • Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019

    principio di diritto sulla facoltà dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro nei casi previsti, e sulla presunzione del relativo presupposto senza necessità di specifica prova

  • Protocollo d'intesa Avvocatura dello Stato - Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017

    nelle controversie relative a liti innanzi alle Commissioni tributarie l'ente può stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può essere esclusa per il solo fatto che l'ente si sia costituito tramite avvocato del libero foro, quando la difesa rientri nei casi consentiti dalla disciplina applicabile e dal protocollo con l'Avvocatura dello Stato.
  • La scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocato del libero foro, quando dipende dalla riconduzione della controversia alle ipotesi previste dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura, implica la sussistenza del relativo presupposto di legge senza necessità di specifica allegazione o prova nel giudizio di legittimità.
  • L'erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per asserito difetto di legittimazione difensiva dell'agente della riscossione comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché esamini le questioni sostanziali rimaste assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.