Cassazione Penale, Sentenza n. 48811/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (18/01/2023) sui saldi di due conti postali. Il ricorrente censurava (i) l'applicabilità della confisca (in particolare richiamando pronunce sulle confische dirette) alle somme versate sui conti dopo la commissione del reato, sostenendo che tali somme non potevano costituire prezzo o profitto del reato e in parte erano pensioni personali; (ii) la carenza della motivazione circa il "periculum in mora", dato il lungo tempo trascorso e l'assenza di atti di dispersione da parte dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione del sequestro come confisca per equivalente (non diretta), applicabile anche a beni entrati nel patrimonio dopo il reato, poiché la confisca per equivalente prescinde dal nesso diretto tra singola provvista e fattispecie delittuosa. Ha inoltre ritenuto ammissibile e sufficiente la motivazione del Tribunale sul periculum in mora: la natura fungibile del denaro e l'irrilevanza dell'ammontare delle somme rispetto al rilevantissimo profitto illecito giustificano l'anticipazione cautelare. Pertanto il ricorso è stato respinto (con condanna alle spese).
Norme richiamate
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
Disciplina la confisca obbligatoria per equivalente in materia tributaria; la Corte ha confermato che la confisca per equivalente può colpire beni non direttamente riconducibili al profitto e anche cespiti pervenuti dopo la commissione del reato, essendo di natura sanzionatoria/recuperatoria.
Norma relativa all'autoriciclaggio e al sequestro di somme provento di reato; richiamata nell'ambito dei reati contestati e dei presupposti per il sequestro finalizzato alla confisca.
art. 25-octies, d.lgs. n. 231/2001
Richiamata in relazione alla responsabilità dell'ente; la confisca per equivalente può essere utilizzata anche quando il profitto è attribuibile all'ente e non vi è arricchimento personale diretto dell'amministratore.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di motivazione del provvedimento di sequestro preventivo in ordine al periculum in mora; la Corte ha ribadito che la motivazione concisa sulle ragioni dell'anticipazione ablativa è necessaria ma, se presente in forma non viziata, è sindacabile in Cassazione solo nei limiti di legge.
Riferimento al decorso dei termini di efficacia dei provvedimenti; utilizzato per spiegare l'inefficacia del sequestro milanese rispetto all'ulteriore attività a Roma.
Individua i beni confiscabili; la giurisprudenza citata afferma che l'astratta confiscabilità costituisce un elemento valutabile nella motivazione del sequestro ma non esonera il giudice cautelare dall'illustrare il periculum in mora.
Obbligo generale di motivazione degli atti giudiziari; la Corte ha ricordato che la mancanza assoluta di motivazione può costituire vizio sindacabile in Cassazione.
Regola il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia cautelare reali; la Corte ricorda che il sindacato è limitato a violazioni di legge e a motivazioni assolutamente mancanti o apparenti, non a valutazioni di fatto sindacabili in questa sede.
Massime di principio
- La confisca per equivalente può essere disposta anche rispetto a beni o somme entrati nel patrimonio dell'indagato dopo la commissione del reato, poiché prescinde dal collegamento diretto tra singola provvista e reato quando il profitto si ascrive all'ente o è riferibile all'attività criminale complessiva.
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve fornire una motivazione concisa sul periculum in mora; tuttavia, la valutazione della sussistenza del pericolo può legittimamente fondarsi su elementi oggettivi quali la natura fungibile del bene (denaro) e l'insufficienza patrimoniale rispetto all'entità del profitto illecito.
- Le censure in Cassazione contro ordinanze di riesame delle misure cautelari reali sono ammesse solo per vizio di diritto (violazione di legge) e per vizi della motivazione che siano tali da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di comprensibilità (motivazione mancante o apparente).
- La mera asserzione che le somme provengano in parte da pensioni o che il tempo trascorso ed una presunta buona condotta escludano il pericolo di dispersione non sono idonee senza prove documentali specifiche a contrastare un provvedimento di sequestro basato su considerazioni sulla fungibilità del denaro e sull'incapienza patrimoniale complessiva.
- Per ridurre il rischio di rigetto, chi contesta un sequestro preventivo deve proporre elementi probatori concreti (es. originaria provenienza lecita documentata, impossibilità oggettiva di dispersione, individuazione certa di beni non sottoponibili a confisca) e non solo censure giuridiche generiche.
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