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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26057/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale: il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere per associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio; il tribunale del riesame aveva poi annullato solo una parte dell'ordinanza, confermando la misura limitatamente all'autoriciclaggio, riqualificato rispetto a un capo originariamente diverso, e al trasferimento fraudolento di valori. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del riesame deducendo, quanto all'autoriciclaggio, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata individuazione del reato presupposto, assenza di prova del nesso tra il denaro illecito e l'acquisto dell'autovettura, e travisamento della prova nella valorizzazione di una conversazione successiva all'acquisto; quanto al trasferimento fraudolento di valori, ha dedotto che mancasse il dolo specifico elusivo, che non potesse desumersi automaticamente dai precedenti giudiziari, che la proposta di misura di prevenzione fosse successiva ai fatti, e che le intercettazioni riguardassero in realtà finalità civilistiche di tutela del bene da pignoramenti, non l'elusione di misure di prevenzione. Sono stati depositati anche motivi nuovi, sostanzialmente reiterativi, con ulteriori censure sul reato presupposto dell'autoriciclaggio e sulla finalità elusiva dell'intestazione fittizia del motociclo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale del riesame aveva correttamente individuato, ai fini cautelari, il reato presupposto dell'autoriciclaggio nella tipologia del traffico di stupefacenti gestito dall'indagato dal carcere con l'ausilio della moglie, sufficientemente desunto da captazioni e da consegne di denaro; ha inoltre ritenuto non illogica la lettura della conversazione successiva sul prezzo dell'auto, interpretata come indizio di una parziale sottofatturazione e di un pagamento in contanti con proventi illeciti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il dolo specifico del trasferimento fraudolento di valori può essere desunto, nel giudizio cautelare, da elementi concreti quali la disponibilità effettiva del bene, la sua intestazione solo formale e il quadro personale dell'indagato, non essendo necessario che la misura di prevenzione sia già stata avviata o che la provenienza illecita del bene sia dimostrata; è sufficiente che il soggetto possa fondatamente presumere l'avvio di un procedimento di prevenzione patrimoniale. Conseguentemente, è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, con trasmissione alla direzione dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio alla presenza delle parti a seguito di rituale richiesta

  • art. 192, comma 1, c.p.p.

    evocato dal ricorrente come parametro del vizio di motivazione e della valutazione probatoria

  • art. 273 c.p.p.

    evocato dal ricorrente in tema di gravità indiziaria per la misura cautelare

  • art. 416 c.p.

    indicato tra i reati per i quali era stata applicata la custodia cautelare in origine

  • art. 512-bis c.p.

    la Corte ne ribadisce la configurabilità anche prima dell'effettivo avvio di misure di prevenzione, purché il soggetto possa fondatamente presumere l'avvio del procedimento e sussista il fine elusivo

  • art. 648-bis c.p.

    richiamato come reato inizialmente contestato; la decisione richiama il principio secondo cui il reato presupposto nei delitti di riciclaggio deve essere individuato almeno nella tipologia

  • art. 648-ter.1 c.p.

    oggetto della riqualificazione del capo relativo all'acquisto dell'autovettura; per l'autoriciclaggio è sufficiente l'individuazione del reato presupposto almeno nella sua tipologia

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di comunicazione alla direzione dell'istituto penitenziario

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    richiamato incidentalmente in relazione alla permanenza in stato detentivo

  • art. 262 c.p.p.

    non citato

  • art. 648 c.p.

    richiamato nel principio di diritto sui reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio come fattispecie che presuppongono un altro reato

  • art. 648-ter c.p.

    richiamato nel medesimo principio sui reati presupponenti un altro delitto

Massime di principio

  • Nei reati contro il patrimonio che presuppongono la commissione di un altro delitto, il reato presupposto deve essere individuato almeno nella sua tipologia, senza necessità di ricostruirne tutti gli estremi storico-fattuali.
  • Nel giudizio cautelare, la gravità indiziaria dell'autoriciclaggio può essere fondata su conversazioni intercettate, movimentazioni di contante e ulteriori elementi sintomatici, purché la motivazione sia logica e non congetturale.
  • Il nesso tra proventi illeciti e successivo impiego del denaro può essere desunto anche in via indiziaria da una correlazione temporale coerente con l'attività delittuosa in atto e con l'operazione economica contestata.
  • La valorizzazione di conversazioni successive all'atto contestato è consentita se esse, lette nel loro complesso, consentono di ricostruire retrospettivamente la reale natura dell'operazione e non sono usate in modo puramente avulso o meramente cronologico.
  • Il delitto di trasferimento fraudolento di valori può sussistere anche quando il bene non provenga da delitto e anche prima dell'inizio formale di un procedimento di prevenzione, se il soggetto può fondatamente presumere il futuro avvio di tale procedimento e agisce con finalità elusiva.
  • La finalità elusiva dell'intestazione fittizia può essere desunta da elementi obiettivi come l'effettiva disponibilità del bene in capo all'indagato, la formale intestazione a terzi o a un soggetto diverso, e il contesto personale e giudiziario dell'agente.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareConcorso di personeRiciclaggioAppropriazione indebita
RamiMisure cautelariParte generaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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