Sentenza del 05/02/2021 n. 2765 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti impugnano la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in contumacia dei contribuenti, aveva riformato la decisione di primo grado (che aveva annullato gli avvisi di accertamento) accogliendo l'appello dell'Amministrazione finanziaria. Gli avvisi contestavano l'esistenza di una societa' di fatto, l'omessa tenuta delle scritture contabili (1992-1996), l'omessa presentazione delle dichiarazioni e l'omessa contabilizzazione di ricavi per il 1995 con ricostruzione induttiva dei redditi della societa' e la loro imputazione per trasparenza al socio. In cassazione i ricorrenti deducono vizi processuali e di merito: inammissibilita' dell'appello dell'Agenzia per omesso deposito della copia notificata, difetto di specificita' dei motivi d'appello, mancata individuazione delle parti appellate (errata indicazione e mancata partecipazione di tutti i presunti soci), violazione delle regole sul carico della prova, mancata considerazione della sentenza penale di non luogo a procedere e della qualificazione del reddito come reddito agrario anziche' d'impresa; contestano inoltre che gli elementi usati per desumere l'esistenza della societa' di fatto sarebbero insufficienti.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara la nullita' dell'intero giudizio di merito e cassa la sentenza impugnata. Motiva che, trattandosi di accertamento unitario e di imputazione dei redditi ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR, la controversia relativa alla configurabilita' di una societa' di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti: poiche' nel primo grado e nel gravame non hanno partecipato tutti i presunti soci, il contraddittorio non e' stato integrato come previsto dal D.lgs. 546/1992 art. 14, con conseguente nullita' assoluta del giudizio. Rimette la causa alla Commissione tributaria provinciale di Messina per integrare il contraddittorio e riesaminare l'impugnazione originaria e decide che il giudice di primo grado provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 14
Stabilisce l'obbligo di integrazione del contraddittorio; quando l'accertamento e' unitario e riguarda piu' soggetti, il mancato coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari determina nullita' del giudizio.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53, commi 1 e 2
Regole formali sull'appello nel processo tributario (deposito di copie, specificita' dei motivi, indicazione delle parti); violazioni possono comportare inammissibilita' dell'appello.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 1, comma 2
Prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme processuali civili al processo tributario; da qui la richiamata applicazione degli artt. del c.p.c. (es. art. 360 c.p.c.)
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36
Richiama principi procedurali e l'applicabilita' di alcune norme civili al processo tributario, in relazione alla motivazione e all'onere probatorio.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 29
Prevede la possibilita' di riunione dei giudizi; collegato al tema della partecipazione di piu' ricorrenti interessati da accertamenti unitari.
Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c.
Elenca i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme processuali e diritto); usato per censurare carenze di motivazione e vizi di diritto della sentenza impugnata.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 5
Sancisce l'unita' dell'accertamento e l'automatica imputazione dei redditi ai soci; da cio' deriva la necessita' che la controversia coinvolga societa' e tutti i soci quando l'accertamento riguarda elementi comuni.
T.U.I.R. n. 917 del 1986, articolo 29
Rilevante per la qualificazione del reddito (discussa in ricorso): la Corte osserva che la qualifica di reddito agrario vs reddito d'impresa e' questione di merito che deve essere esaminata in presenza di tutte le parti interessate.
Norma sul contratto di societa'; citata in relazione alla contestazione sull'esistenza della societa' di fatto e alla necessita' di elementi probatori che dimostrino la struttura comune dell'attivita'.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 40
Norme sul procedimento di accertamento fiscale; richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi e alla motivazione degli avvisi di accertamento.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale e' unitario e comporta l'imputazione di redditi ai sensi dell'art. 5 TUIR (societa' di persone e societa' di fatto), la controversia richiede il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti: se non tutti i soci partecipano al processo, il giudizio e' nullo e la decisione e' annullabile/cassabile per violazione del contraddittorio.
- L'appello dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario deve rispettare i requisiti formali (deposito della copia notificata al primo giudice, specificita' dei motivi, corretta indicazione delle parti e dell'oggetto): la loro carenza puo' comportare inammissibilita' o vizio procedurale rilevabile in ogni grado.
- Il tema se un'attivita' sia qualificabile come reddito d'impresa o reddito agrario e' questione di merito che richiede adeguata motivazione e valutazione probatoria; pero' la decisione su tali aspetti non puo' essere resa validamente senza la partecipazione di tutti i soggetti i cui posizioni sono comuni rispetto all'accertamento.
- La nullita' per mancata integrazione del contraddittorio e' assoluta e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento; pertanto, la parte privata che ottiene soccombenza in appello puo' ottenere la cassazione per vizio di composizione delle parti anche se la causa era stata decisa in contumacia di altri soci.
- Eventuali pronunce penali (es. non luogo a procedere) non sostituiscono automaticamente l'accertamento fiscale: sono elementi rilevabili, ma la valutazione fiscale rimane autonoma e deve essere compiuta con il confronto processuale completo fra tutte le parti interessate.
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