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Sentenza

Sentenza del 05/02/2021 n. 2765 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti impugnano la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in contumacia dei contribuenti, aveva riformato la decisione di primo grado (che aveva annullato gli avvisi di accertamento) accogliendo l'appello dell'Amministrazione finanziaria. Gli avvisi contestavano l'esistenza di una societa' di fatto, l'omessa tenuta delle scritture contabili (1992-1996), l'omessa presentazione delle dichiarazioni e l'omessa contabilizzazione di ricavi per il 1995 con ricostruzione induttiva dei redditi della societa' e la loro imputazione per trasparenza al socio. In cassazione i ricorrenti deducono vizi processuali e di merito: inammissibilita' dell'appello dell'Agenzia per omesso deposito della copia notificata, difetto di specificita' dei motivi d'appello, mancata individuazione delle parti appellate (errata indicazione e mancata partecipazione di tutti i presunti soci), violazione delle regole sul carico della prova, mancata considerazione della sentenza penale di non luogo a procedere e della qualificazione del reddito come reddito agrario anziche' d'impresa; contestano inoltre che gli elementi usati per desumere l'esistenza della societa' di fatto sarebbero insufficienti.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara la nullita' dell'intero giudizio di merito e cassa la sentenza impugnata. Motiva che, trattandosi di accertamento unitario e di imputazione dei redditi ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR, la controversia relativa alla configurabilita' di una societa' di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti: poiche' nel primo grado e nel gravame non hanno partecipato tutti i presunti soci, il contraddittorio non e' stato integrato come previsto dal D.lgs. 546/1992 art. 14, con conseguente nullita' assoluta del giudizio. Rimette la causa alla Commissione tributaria provinciale di Messina per integrare il contraddittorio e riesaminare l'impugnazione originaria e decide che il giudice di primo grado provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale e' unitario e comporta l'imputazione di redditi ai sensi dell'art. 5 TUIR (societa' di persone e societa' di fatto), la controversia richiede il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti: se non tutti i soci partecipano al processo, il giudizio e' nullo e la decisione e' annullabile/cassabile per violazione del contraddittorio.
  • L'appello dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario deve rispettare i requisiti formali (deposito della copia notificata al primo giudice, specificita' dei motivi, corretta indicazione delle parti e dell'oggetto): la loro carenza puo' comportare inammissibilita' o vizio procedurale rilevabile in ogni grado.
  • Il tema se un'attivita' sia qualificabile come reddito d'impresa o reddito agrario e' questione di merito che richiede adeguata motivazione e valutazione probatoria; pero' la decisione su tali aspetti non puo' essere resa validamente senza la partecipazione di tutti i soggetti i cui posizioni sono comuni rispetto all'accertamento.
  • La nullita' per mancata integrazione del contraddittorio e' assoluta e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento; pertanto, la parte privata che ottiene soccombenza in appello puo' ottenere la cassazione per vizio di composizione delle parti anche se la causa era stata decisa in contumacia di altri soci.
  • Eventuali pronunce penali (es. non luogo a procedere) non sostituiscono automaticamente l'accertamento fiscale: sono elementi rilevabili, ma la valutazione fiscale rimane autonoma e deve essere compiuta con il confronto processuale completo fra tutte le parti interessate.

Testo integrale

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