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Sentenza

Sentenza del 05/02/2021 n. 69 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

TARES - TARI - Ingiunzione fiscale - Notifica - Sottoscrizione del difensore del concessionario alla riscossione - Inesistenza atto - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'ingiunzione fiscale TARES/TARI per €2.545,98 relativa agli anni 2013/2014, basata sull'asserita inesistenza della notifica dell'ingiunzione: l'atto, pur sottoscritto dal funzionario responsabile dell'Ufficio TARI, era stato notificato il 17/08/2018 mediante posta dall'avvocato (difensore) C. G., agente munito di procura alle liti; la contribuente aveva rilevato che l'ingiunzione è atto amministrativo e che la notifica da parte del difensore (soggetto privo del potere di notificare atti tributari) fosse invalida, con conseguente inesistenza dell'atto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha respinto l'appello della So. s.p.a. confermando la sentenza di primo grado: l'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo e, benché possa essere notificata dal concessionario anche a mezzo posta, non può essere validamente notificata dal difensore/avvocato anche se munito di procura alle liti. La notifica effettuata dall'avvocato è stata ritenuta inesistente e l'atto ingiuntivo privo di efficacia. La CTR ha altresì precisato che So. s.p.a., in quanto concessionaria del servizio di smaltimento antecedente al 31/12/2013, aveva il potere di adottare l'ingiunzione; nondimeno l'irregolarità della notifica ha determinato l'annullamento dell'atto. Nulla per le spese (la resistente/appellata non si è costituita).

Norme richiamate

  • DPR n. 43/1998

    Richiamato per spiegare la disciplina della riscossione mediante ruolo; tuttavia l'ingiunzione fiscale mantiene natura di atto amministrativo volto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore e a formare titolo per esecuzione coattiva.

  • D.lgs. n. 446/1997

    art. 52, comma 5; art. 53

    La CTR ha richiamato le norme per discutere dell'iscrizione/allineamento dei concessionari: So. essendo concessionaria del servizio di smaltimento prima del 31/12/2013 conserva la potestà di accertamento e riscossione dei tributi rifiuti, per cui non sussiste carenza di potere in capo a So. ad adottare l'ingiunzione.

  • Codice di procedura civile

    L'art.182 c.p.c. relativo alla nullità o vizio della procura non può sanare la specifica irregolarità della notifica di un atto tributario effettuata da soggetto privo del potere di notificare tali atti (il vizio rimane insanabile nella forma della notifica).

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. civ., sez. trib., 3 febbraio 2017, n. 2912; Cass. civ., sez. V, 21 settembre 2016, n. 18491 (e richiamo a pronunce sulla natura amministrativa dell'ingiunzione)

    La Corte richiama precedenti che affermano la natura amministrativa dell'ingiunzione fiscale e la conseguente necessità che la notifica sia compiuta da soggetto legittimato; da tali precedenti discende l'illegittimità della notifica eseguita dal difensore.

Massime di principio

  • L'ingiunzione fiscale (TARES/TARI) ha natura di atto amministrativo diretto a portare la pretesa al debitore: la notifica deve essere effettuata dal concessionario (anche a mezzo posta) o da pubblici ufficiali autorizzati e non può essere sostituita dalla mera notifica fatta dal difensore munito di procura alle liti.
  • Se un atto tributario è stato notificato da un soggetto che non ha il potere di notificare atti tributari (es. l'avvocato/difensore), la notifica è inesistente e l'atto può essere annullato per tale motivo; la procura alle liti non valida a trasformare il difensore in notificatore autorizzato.
  • La sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario responsabile non sana automaticamente una notifica fatta da soggetto non legittimato: la contraddittorietà tra chi emette e chi notifica può determinare l'inesistenza della notifica.
  • Verificare sempre, prima di impugnare o pagare, chi ha effettuato materialmente la notifica: in caso di notifica da parte di un difensore è opportuno proporre ricorso per dichiararne l'inesistenza.
  • Sull'idoneità del concessionario a emettere ingiunzione: se il soggetto era concessionario del servizio prima del 31/12/2013, conserva i poteri di accertamento e riscossione per i tributi rifiuti anche in assenza di successiva iscrizione nell'albo dei concessionari; però l'eventuale difetto di forma nella notifica resta decisivo.

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