Sentenza del 05/02/2021 n. 681 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Successioni e donazioni - Sostituzione dei beneficiari di un trust - Trasferimento definitivo di beni - Non sussiste - Applicazione dell'imposta di donazione in misura proporzionale - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione dell'imposta sulle donazioni in misura proporzionale a seguito della rinunzia della posizione di beneficiario di un trust in favore di un altro trust. La questione è se la sostituzione dei beneficiari costituisca un trasferimento definitivo di beni (e quindi una donazione tassabile in misura proporzionale) oppure una mera alternanza di soggetti potenzialmente beneficiari senza trasferimento effettivo di ricchezza.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la rinunzia/subentro di beneficiari non comporti un trasferimento definitivo di ricchezza. Si tratta di una mera alternanza di soggetti che in futuro potranno eventualmente beneficiare dell'esecuzione del programma del trust, senza che il requisito dell'effettivo trasferimento di patrimonio venga soddisfatto. Di conseguenza l'applicazione dell'imposta sulle donazioni in misura proporzionale è illegittima. Il conferimento di beni al trust costituisce un vincolo di destinazione amministrato dal trustee, che non acquisisce la proprietà a titolo definitivo ai fini patrimoniali dell'operazione, ma la custodia e amministrazione in vista della retrocessione al beneficiario economico finale.
Norme richiamate
d.l. 262/06, art. 2, co. 47
Richiamata come riferimento normativo per la disciplina fiscale relativa agli schemi di destinazione patrimoniale; è stata interpretata alla luce del principio che l'imposta sulle donazioni in misura proporzionale richiede un effettivo trasferimento di ricchezza.
d.lgs. 346/90
Normativa di riferimento per le imposte sulle successioni e donazioni; interpretata in senso sostanziale per escludere la tassazione proporzionale quando manca un trasferimento definitivo di valore.
Cass. 21614/16
Precedente di legittimità che sostiene che il conferimento al trust non costituisce automaticamente trasferimento definitivo di ricchezza e limita l'applicazione dell'imposta sulle donazioni in misura proporzionale.
Cass. 975/18
Conferma il principio della natura vincolata del conferimento al trust e l'assenza, di per sé, del requisito del trasferimento patrimoniale ai fini della donazione proporzionale.
Cass. 31445/18
Ulteriore conferma giurisprudenziale dell'orientamento che esclude la tassazione proporzionale quando il trust non realizza un trasferimento definitivo di ricchezza.
Cass. 31446/18
Parallela a 31445/18, ribadisce l'interpretazione sostanziale del conferimento in trust come vincolo di destinazione e non come trasferimento definitivo.
Cass. 1131/19
Conferma l'orientamento consolidato secondo cui la mera alternanza o sostituzione dei beneficiari non giustifica l'applicazione dell'imposta sulle donazioni in misura proporzionale.
Massime di principio
- La rinunzia o la sostituzione della qualità di beneficiario in favore di un altro trust non costituisce automaticamente una donazione tassabile in misura proporzionale: occorre accertare l'effettivo trasferimento di ricchezza.
- Il conferimento di beni al trust è, di norma, un vincolo di destinazione amministrato dal trustee; il trustee ha funzioni di custodia e gestione e non acquista un beneficio patrimoniale definitivo equivalente alla proprietà economica.
- Per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni in misura proporzionale bisogna verificare la sostanza economica: se dal fatto emergono disponibilità e vantaggi patrimoniali effettivi e immediati per il beneficiario o per terzi, può sussistere la donazione; in assenza di ciò, l'imposizione è illegittima.
- In fase di valutazione fiscale bisogna privilegiare l'analisi sostanziale rispetto alla forma: esaminare i poteri del disponente, la possibilità di revoca o modifica, i poteri del trustee e la definitiva destinazione patrimoniale dei beni.
- Se la rinunzia determina una perdita definitiva di controllo o disponibilità da parte del disponente/beneficiario e comporta un vantaggio patrimoniale certo per il nuovo beneficiario, allora può configurarsi una donazione tassabile; al contrario, semplici sostituzioni prospettiche non sono sufficienti.
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