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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22768/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/02/2026 che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) di circa 518 g di cocaina rinvenuta il 18/01/2026 in un appartamento contiguo a quello occupato dall'indagato. I difensori hanno contestato la ricostruzione della responsabilità sostenendo che la chiave rinvenuta nell'abitazione dello Scornaienchi consentiva l'accesso solo a una parte diversa dell'immobile e non all'appartamento dove era la droga (sarebbe stato necessario rimuovere ostacoli fissi per accedere al piano superiore); hanno inoltre rilevato l'assenza di ammissione, la mancata esecuzione di accertamenti dattiloscopici/genetici sul borsello e sulla busta contenente la droga e la mancata documentazione fotografica degli accertamenti, deducendo l'insussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di misure cautelari, la Cassazione può verificare solo l'adeguatezza logico‑giuridica della motivazione del giudice di merito e non può riesaminare il merito o proporre una diversa valutazione di circostanze già esaminate. La Corte ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale coerenti: lo stupefacente era in un appartamento contiguo e nel domicilio dell'indagato erano state trovate le chiavi dell'appartamento dove la droga è stata rinvenuta; non risultava che fosse necessario sfondare una porta per accedere al locale. Ha inoltre osservato che, per l'adozione di una misura cautelare, non è richiesto lo stesso grado di precisione e concordanza degli indizi richiesti per la decisione di merito (art. 192 c.p.p., comma 2) e che l'assenza di ammissioni o di accertamenti scientifici/ foto non viziava la motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; individuazione della fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (capo contestato).

  • art. 273 c.p.p.

    Disciplina le misure cautelari personali; richiede la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" per l'applicazione di misure cautelari e, per il giudizio di Cassazione, il richiamo al comma 1‑bis che rinvia ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. esclude l'applicabilità del comma 2 di quest'ultimo ai fini cautelari.

  • art. 192 c.p.p.

    Stabilisce i criteri di valutazione degli indizi nel giudizio di merito; il comma 2 richiede precisione e concordanza degli indizi per la decisione finale, requisito non imposto per la valutazione cautelare ai fini dell'art. 273 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili o infondati; applicata per la condanna alle spese del ricorrente.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione sulle formalità di trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti successivi; richiamata nell'ordinanza per i provvedimenti consequenziali.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli) e Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019 (Puca)

    Principi richiamati relativi al limitato sindacato della Cassazione sulle misure cautelari (verifica della sola adeguatezza logico‑giuridica della motivazione e non nuova valutazione del merito) e sulla diversa intensità del criterio probatorio tra fase cautelare e giudizio di merito.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Cassazione controlla la correttezza logico‑giuridica della motivazione del giudice di merito e non può ricalcolare o rivalutare il materiale probatorio già esaminato.
  • Il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per la custodia cautelare ha uno standard meno stringente rispetto ai criteri richiesti per la decisione di merito (art. 192 c.p.p., comma 2): non è necessaria la stessa precisione e concordanza degli indizi.
  • Elementi indiziari concreti e compatibili (es. ritrovamento di chiavi nell'abitazione dell'indagato riconducibili al locale dove si trova la droga) possono fondare la misura cautelare se il giudice fornisce una motivazione logica e coerente.
  • L'assenza di ammissioni dell'indagato o di accertamenti scientifici (impronte/DNA) e di documentazione fotografica non determina automaticamente l'illegittimità della misura cautelare; per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare vizi motivazionali specifici o errori di diritto.
  • I ricorsi per cassazione basati su censure generiche o che chiedono una diversa valutazione delle stesse circostanze già valutate dal giudice di merito rischiano l'inammissibilità.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare, la difesa dovrebbe proporre contestazioni circostanziate (prove alternative dell'assenza di disponibilità della cosa, elementi che smentiscano il nesso di responsabilità, esiti negativi di accertamenti forensi, documentazione fotografica) che mettano in luce incoerenze o errori nella motivazione del giudice di merito.

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