Cassazione Penale, Ordinanza n. 28711/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna, con rideterminazione della pena, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione del G.U.P., aveva rideterminato la pena in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 18.400 di multa per alcune ipotesi di reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserito erroneo riconoscimento della responsabilità penale in relazione al capo 2, chiedendo in sostanza una diversa valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha censurato l'omessa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con il terzo motivo ha contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili: la prima perché mirava a una rilettura del fatto e delle prove preclusa in sede di legittimità; la seconda perché manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato elementi indicativi della professionalità dell'attività di spaccio e non della lieve entità; la terza perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era logicamente congrua e non sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice di riferimento per le ipotesi di spaccio oggetto della condanna confermata in appello
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di lieve entità; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza, e va esclusa quando elementi del fatto rivelino una maggiore offensività o professionalità dell'attività
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
la modifica normativa non ha trasformato il giudizio di legittimità in un nuovo esame del fatto, restando preclusa la rilettura delle prove
le attenuanti generiche sono affidate a una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici manifesti
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto come semplice contrapposizione tra la ricostruzione del giudice di merito e una ricostruzione alternativa più favorevole all'imputato.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e non frazionata di tutti gli indici normativi; se anche uno solo di essi depone per una maggiore gravità, la fattispecie attenuata può essere esclusa.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, il giudice deve dar conto in motivazione di avere esaminato tutti gli elementi rilevanti e delle ragioni per cui attribuisce prevalenza solo ad alcuni di essi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione coerente, non illogica e conforme alle risultanze processuali.
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