Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28127/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da prestazioni sanitarie rese nel 2007 da una struttura privata accreditata con il SSN, per le quali la struttura aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'intero importo richiesto. L'azienda sanitaria propose opposizione e i giudici di merito revocarono il decreto, riconoscendo solo una somma pari alla differenza tra budget provvisorio e budget definitivo, e negando il pagamento della parte eccedente il budget. La decisione di merito si fondava sull'interpretazione della nota aziendale del 9 luglio 2008 come proposta transattiva per la remunerazione parziale dell'extra-budget, subordinata alla rinuncia al contenzioso, e sulla ritenuta mancata accettazione tempestiva da parte della struttura: la nota del 6 agosto 2008 sarebbe stata un rifiuto o comunque una mancata accettazione, mentre l'adesione del 23 marzo 2009 sarebbe stata tardiva e comunque inefficace. Con il ricorso per cassazione la struttura ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1988 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la nota del 9 luglio 2008 integrasse riconoscimento del debito quantomeno nella parte relativa alle prestazioni extra-budget; 2) violazione dell'art. 1326 c.c. e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre a omesso esame, per aver la Corte d'appello ritenuto tardiva l'accettazione senza considerare l'assenza di un termine, gli usi del settore e alcune dedotte ammissioni dell'azienda; 3) violazione dell'art. 1326 c.c. e degli artt. 3 e 97 Cost., per aver ritenuto necessaria un'ulteriore accettazione dell'azienda sulla rinuncia e per non aver considerato che la struttura aveva aderito integralmente alla proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione prospettata era priva di decisività rispetto alla ratio decidendi, centrata sul mancato avveramento della condizione posta nella proposta transattiva; ha anche osservato che la lettura della nota come semplice ventilazione di una transazione e non come riconoscimento incondizionato del debito era plausibile. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, in sostanza, denunciavano un'omessa pronuncia o vizi non correttamente sussumibili nei parametri invocati, senza rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, e perché le censure non colpivano la reale ratio della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che la nota del 6 agosto 2008 costituiva risposta negativa alla proposta transattiva e che la successiva adesione era comunque inefficace. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La Corte esclude che la nota aziendale possa essere automaticamente qualificata come riconoscimento di debito; la prospettazione della ricorrente è ritenuta comunque non decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1326 c.c.

    La conclusione sulla mancata conclusione della transazione dipende dalla mancata accettazione della proposta nei termini rilevanti e dall'inefficacia della successiva adesione.

  • art. 1965 c.c.

    La transazione è richiamata per ribadire che essa richiede reciproche concessioni e presuppone un accordo tra le parti volto a porre fine o prevenire una lite.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le doglianze sono dichiarate inammissibili perché le censure non sono correttamente sussunte nei vizi dedotti e non indicano un fatto storico decisivo omesso.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    È necessario che il motivo colpisca la reale ratio decidendi; censure eccentriche rispetto alla decisione sono inammissibili.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    In caso di omessa pronuncia sui motivi di appello, il ricorrente deve riportare e localizzare specificamente i motivi nell'atto di appello per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il richiamo all'omessa pronuncia è considerato, in sostanza, un vizio di error in procedendo, ma resta soggetto agli oneri di specificità e autosufficienza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi impugna una sentenza deve censurare la vera ratio decidendi: se la decisione si fonda sulla mancata accettazione di una proposta transattiva o sul mancato avveramento di una condizione, non è sufficiente discutere in astratto il significato di un atto o di una nota se ciò non incide sulla ragione decisiva della statuizione.
  • La qualificazione di una comunicazione come riconoscimento di debito, proposta transattiva o mera trattativa va valutata nel contesto complessivo dell'atto; l'affermazione di una remunerabilità "in via transattiva ed equitativa" non equivale, di per sé, a un riconoscimento incondizionato del credito.
  • La transazione richiede l'incontro delle volontà sulle reciproche concessioni; quando la proposta è subordinata a una rinuncia al contenzioso, la mancata accettazione di tale condizione impedisce il perfezionamento dell'accordo.
  • Il motivo di ricorso che denuncia omessa pronuncia su motivi di appello è inammissibile se non riporta in modo specifico il contenuto delle censure formulate in appello e non ne indica la collocazione nell'atto, secondo gli oneri di specificità e autosufficienza.
  • Le censure formulate con riferimento all'omesso esame di un fatto decisivo non possono tradursi in una mera contestazione della ricostruzione del merito o in una diversa lettura delle risultanze, ma devono individuare un fatto storico realmente decisivo e omesso dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.