Cassazione Penale, Sentenza n. 23626/2022 del 16/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza che confermava la condanna per estorsione aggravata in concorso. Le censure principali: violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto (artt. 629 e 393 c.p. e norme civili riferite a presunti diritti di intermediazione), travisamento dei fatti circa la titolarita della societa EGD e la partecipazione alla gara d'appalto, omessa o contraddittoria motivazione circa l'arbitrarieta dell'intermediazione di Silvano Veneziano, la mancanza dell'elemento soggettivo (mens rea) per Paola Caretti e Katia Veneziano, e la presunta inattendibilita e contraddittorieta della deposizione della persona offesa (Callina). I ricorrenti chiedevano l'assorbimento della fattispecie nella meno grave ipotesi di cui all'art. 393 c.p. o, comunque, l'assoluzione per difetto di prova della partecipazione e della consapevolezza del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che la sentenza di appello costituisce una doppia conforme con il giudicato di primo grado e che il compendio probatorio (deposito di denaro, captazioni, comportamento degli imputati e ammissioni parziali) era tale da sostenere la condanna. Sono state confermate le condanne per estorsione aggravata in concorso: Silvano Veneziano a 3 anni e 6 mesi di reclusione e multa di euro 800; Katia Veneziano a 3 anni e 4 mesi di reclusione e multa di euro 700; Paola Caretti a 2 anni e 3 mesi di reclusione e multa di euro 500. Per i primi due è stata disposta anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; la recidiva contestata ai primi due è stata esclusa; sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e, alla sola Caretti, anche quella di cui all'art. 114 c.p.. Gli imputati sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile Davide Callina (da liquidarsi separatamente). Sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquide in euro 1.250 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La Corte ha ritenuto configurabile l'estorsione aggravata perché mancava un titolo giuridico suscettibile di tutela giudiziale per le pretese economiche degli imputati e le condotte minacciose e violente erano dirette a ottenere un profitto illegittimo
art. 393 cod. pen. (fraintendimento o comportamento non doloso?)
L'ipotesi piu' favorevole prospettata dai ricorrenti e' stata esclusa: la Corte ha ritenuto che non sussistesse una valida pretesa giuridica dell'intermediario idonea a escludere la rilevanza penale delle condotte
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Applicata per ritenere la partecipazione delle coimputate: la presenza non meramente casuale e il comportamento simultaneo sul luogo hanno costituito adesione e contributo alla realizzazione dell'estorsione
art. 114 cod. pen. (circostanza attenuante riferita in sentenza)
Richiamata in relazione al riconoscimento di una specifica attenuante alla sola Caretti da parte dei giudici di merito
art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende)
Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1322 cod. civ. (liberta' delle parti di determinare il contenuto del contratto)
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'esistenza di un accordo; la Corte di merito ha pero' ritenuto l'accordo incerto e insufficiente a costituire un titolo giuridico valido per far valere la pretesa economica
art. 2041 cod. civ. (norma civile richiamata dai ricorrenti)
Usata in ricorso per ragioni civili; la decisione di merito ha escluso che sussistesse un danno o un diritto civile che legittimasse le pretese degli imputati in modo da escludere la rilevanza penale
Massime di principio
- Se la pretesa economica dell'intermediario in gare pubbliche non si fonda su un titolo giuridico chiaro e concretamente esercitabile, la sua richiesta puo' essere valutata come illegittima e integrare il reato di estorsione se accompagnata da violenza o minaccia
- La Corte di Cassazione limita il suo sindacato al controllo della logicita' e completezza della motivazione: non puo' sostituirsi al giudice di merito per rivedere il materiale probatorio se la motivazione appare congrua e articolata
- La deposizione della persona offesa puo' essere sufficiente se corroborata da elementi oggettivi (captazioni, passaggi di denaro, comportamento degli imputati, ammissioni); l'assenza di perfezione probatoria non e' di per se' idonea ad infirmare una valutazione complessiva coerente
- La semplice presenza di un soggetto sul luogo del fatto non esclude la sua responsabilita': se non casuale e se fornisce sostegno o sicurezza all'autore, costituisce forma di partecipazione ai sensi dell'art. 110 c.p.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi e' cruciale dimostrare l'esistenza di un titolo giuridico certo (contratto scritto chiaro, determinazione dell'importo), raccogliere prove esterne a favore della propria ragione (documenti, testimoni terzi, concordanze nelle comunicazioni) e contestare la sussistenza di minacce con elementi oggettivi
- In sede di cassazione argomenti nuovi o mera riproposizione della stessa censura in forma non ampliata possono rendere il ricorso inammissibile: occorre concentrare i motivi su vizi di legge o gravi carenze logico-motivazionali della decisione impugnata
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