Sentenza del 05/08/2015 n. 16406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2001, sostenendo di non essere soggetto all'imposta per assenza di autonoma organizzazione. Contestava inoltre il mancato riconoscimento del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza relativa agli anni 1998, 1999 e 2000. In particolare, sosteneva che i compensi percepiti, i modesti compensi corrisposti a terzi, i beni strumentali e le spese professionali non dimostrassero l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi relativi al giudicato esterno, chiarendo che una sentenza tributaria riferita a un determinato anno d'imposta non produce automaticamente effetti per anni diversi, salvo che riguardi elementi aventi valore condizionante e inderogabile. Ha invece accolto il sesto e il settimo motivo, ritenendo insufficiente e non corretta la valutazione della Commissione tributaria regionale sull'autonoma organizzazione. L'entità dei compensi professionali percepiti è di per sé irrilevante, mentre occorre verificare concretamente l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui non occasionale e di importo significativo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio per un nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Il giudicato formatosi su un determinato anno d'imposta non si estende automaticamente ad altri anni, anche quando sussistano elementi di fatto comuni, salvo che riguardi elementi condizionanti e inderogabili.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3
L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per il professionista, l'autonoma organizzazione ricorre quando egli sia responsabile della struttura e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP occorre valutare concretamente la struttura dell'attività, non il semplice ammontare dei compensi o del reddito prodotto.
- L'utilizzo di strumenti normalmente necessari all'esercizio della professione e il sostenimento di spese ordinarie, come assicurazioni, libri, riviste o consulenze occasionali, non dimostrano automaticamente l'esistenza di autonoma organizzazione.
- L'impiego non occasionale di personale o di collaboratori può integrare autonoma organizzazione anche se realizzato tramite contratti di servizi o altri strumenti giuridici, ma deve essere valutato per frequenza, importo e rilevanza rispetto all'attività.
- Un precedente giudicato relativo ad altri anni d'imposta non garantisce automaticamente il rimborso per l'anno controverso: ogni periodo deve essere esaminato autonomamente, salvo elementi giuridici stabilmente condizionanti.
- Quando il giudice di merito non analizza in modo concreto natura e consistenza dei costi e dei beni utilizzati, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo accertamento dei fatti.
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