Sentenza del 05/08/2015 n. 4495 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Obbligo di comunicazione previa notifica cartella - Sussistenza - Limite - Discordanza tra i controlli e quanto dichiarato - Ipotesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella è stata ritenuta legittima anche in assenza della preventiva comunicazione. L'obbligo di comunicazione sussiste soltanto quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso o una discordanza rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. In mancanza di tale difformità, l'omissione della comunicazione non invalida la cartella di pagamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento perché non era stata preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente. La questione riguardava l'asserito obbligo dell'Amministrazione di comunicare preventivamente al contribuente il risultato dei controlli automatici.
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente
L'Amministrazione finanziaria deve comunicare l'esito della liquidazione quando il controllo automatico evidenzia un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. La comunicazione non è invece necessaria in assenza di una discordanza rilevante.
Cassazione civile, sentenza n. 26361/2010
Il principio richiamato conferma che la comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione è necessaria solo quando il controllo automatico rileva una difformità rispetto alla dichiarazione del contribuente.
Massime di principio
- La mancata comunicazione preventiva non rende automaticamente illegittima una cartella di pagamento.
- La comunicazione dell'esito dei controlli automatici è necessaria quando l'Amministrazione modifica, corregge o disconosce quanto dichiarato dal contribuente.
- Se la cartella deriva da dati già indicati correttamente in dichiarazione e non vi è una contestazione o una discordanza emersa dal controllo, la notifica diretta della cartella può essere legittima.
- Per contestare validamente la cartella occorre verificare se il controllo abbia prodotto un risultato diverso dalla dichiarazione e se tale difformità avrebbe richiesto il previo contraddittorio informativo.
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