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Sentenza

Sentenza del 05/08/2015 n. 4494 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Avviso di accertamento - Contestazione - Accoglimento - Avviso di contestazione sanzioni - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della determinazione sintetica del reddito d'impresa effettuata dall'Ufficio sulla base degli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 600/1973, utilizzando dati e notizie comunque raccolti e anche presunzioni non necessariamente dotate dei requisiti previsti dall'art. 38, terzo comma, dello stesso decreto. Il contribuente contestava inoltre il conseguente avviso di contestazione delle sanzioni. La questione centrale era stabilire se, in tale modalità di accertamento, potessero essere dedotti gli oneri previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. L'accertamento e il conseguente avviso di contestazione delle sanzioni sono stati ritenuti illegittimi. La massima precisa che, quando il reddito d'impresa è determinato sinteticamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 600/1973, non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986. L'esito favorevole al ricorrente deriva quindi dall'accoglimento della contestazione, con annullamento degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Disciplina l'accertamento del reddito d'impresa e consente all'Ufficio di ricostruirlo sulla base dei dati e delle notizie raccolti, anche mediante presunzioni nei casi previsti.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 40

    Richiamato insieme all'art. 39 come base giuridica dell'accertamento eseguito dall'Ufficio secondo modalità sintetiche o induttive.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 3

    I requisiti delle presunzioni previsti da questa disposizione non sono necessari nell'accertamento svolto ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 40, secondo il principio richiamato nella massima.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 10

    Prevede determinati oneri deducibili; secondo la decisione, tali oneri non sono deducibili quando il reddito d'impresa è stato determinato sinteticamente con le modalità indicate dagli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 600/1973.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione determina sinteticamente il reddito d'impresa sulla base degli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 600/1973, può utilizzare dati e notizie comunque acquisiti e presunzioni anche prive dei requisiti ordinari previsti dall'art. 38, comma 3.
  • In questo tipo di accertamento, gli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986 non possono essere portati in deduzione dal reddito ricostruito.
  • L'eventuale illegittimità dell'avviso di accertamento può travolgere anche il separato avviso di contestazione delle sanzioni, se quest'ultimo dipende integralmente dalla pretesa fiscale principale.
  • La decisione non implica che ogni accertamento sintetico sia automaticamente illegittimo: occorre verificare la corretta qualificazione del metodo utilizzato dall'Ufficio, la base normativa dell'accertamento e la coerenza tra motivazione, dati raccolti e sanzioni applicate.

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