Sentenza del 05/08/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Invito bonario non necessario per iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 36-bis del dpr n. 600 del 1973
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'imposta, degli interessi e della sanzione senza la preventiva comunicazione di irregolarità o avviso bonario. Il contribuente sosteneva che l'assenza di tale comunicazione impedisse l'applicazione delle sanzioni e degli interessi. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l'avviso bonario fosse necessario soltanto quando il controllo della dichiarazione facesse emergere incertezze su aspetti rilevanti, mentre nel caso concreto si trattava del semplice tardivo versamento di imposte già dichiarate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, in presenza di un tardivo versamento di imposte dichiarate, non sussiste l'obbligo di inviare preventivamente l'avviso bonario, poiché il controllo automatizzato consiste in una mera liquidazione e nell'accertamento formale dell'omissione, senza margini interpretativi o valutazioni discrezionali. È stata quindi dichiarata legittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta, della sanzione ordinaria del 30% e degli interessi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 36-bis del DPR n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla liquidazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni.
Articolo 6, comma 5, della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente.
L'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo non è generalizzato, ma opera soltanto quando il controllo evidenzi incertezze rilevanti, errori interpretativi, irregolarità formali o valutazioni di fatto sui dati dichiarati.
Articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004
È considerato dalla sentenza una disposizione applicativa dell'articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente in materia di comunicazione preventiva.
Cassazione, sentenze n. 1571/2015 e n. 12023/2015
Il tardivo o omesso versamento di un tributo già dichiarato non impone l'invio dell'avviso bonario, perché il controllo automatizzato non comporta attività interpretativa o discrezionale dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo non è sempre obbligatorio: è necessario soprattutto quando emergono incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
- Se il contribuente ha dichiarato correttamente l'imposta ma non l'ha versata, oppure l'ha versata tardivamente, l'amministrazione può procedere direttamente alla liquidazione automatizzata e all'iscrizione a ruolo.
- La mancata comunicazione di irregolarità, in caso di semplice omesso o tardivo versamento, non comporta di per sé l'annullamento della cartella né la riduzione automatica delle sanzioni.
- La riduzione della sanzione collegata al pagamento successivo all'avviso bonario presuppone che vi fosse l'obbligo di inviare tale comunicazione; non opera necessariamente quando il debito deriva da un'omissione di versamento chiara e formalmente rilevabile.
- La situazione può essere diversa quando l'iscrizione a ruolo dipende da errori complessi, discordanza tra dati dichiarati e dati disponibili, interpretazioni normative o valutazioni non meramente automatiche.
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