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Sentenza

Sentenza del 05/08/2015 n. 4478 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa notifica - Inesistenza - Accertamento legittimo - Ipotesi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. L'avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento sono stati ritenuti legittimi, poiché la notifica dell'avviso risultava effettuata e le stesse dichiarazioni del contribuente confermavano indirettamente la conoscenza del processo verbale di contestazione. La deduzione di omessa o inesistente notifica non è quindi risultata fondata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'omessa o inesistente notifica degli atti presupposti, sostenendo l'illegittimità della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento. Tuttavia, dagli elementi disponibili risultava che l'avviso di accertamento era stato notificato e che il contribuente, ammettendo indirettamente di aver ricevuto anche il processo verbale di contestazione, aveva fornito un elemento incompatibile con la totale omissione delle comunicazioni precedenti.

Massime di principio

  • La contestazione dell'omessa notifica di un atto presupposto deve essere provata in modo concreto; non è sufficiente una deduzione generica.
  • La conoscenza effettiva dell'atto può emergere anche indirettamente dalle dichiarazioni, dalle difese o dai comportamenti del contribuente.
  • Quando il contribuente ammette, anche implicitamente, di aver ricevuto il processo verbale di contestazione o l'avviso di accertamento, diventa difficile sostenere l'inesistenza assoluta della notifica.
  • La cartella di pagamento può rimanere valida se l'amministrazione dimostra la regolare notifica dell'avviso di accertamento e la conoscenza sostanziale degli atti presupposti.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra notifica nulla, notifica inesistente e semplice mancata conoscenza soggettiva dell'atto: quest'ultima, da sola, non comporta necessariamente l'illegittimità della riscossione.

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