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Sentenza

Sentenza del 05/08/2015 n. 4489 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRES - Determinazione dell'imposta - Rapporti con intermediari situati in paesi a fiscalità privilegiata - Deducibilità delle spese non provate - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES, per l'anno 2007, di costi relativi a servizi di intermediazione commerciale corrisposti a società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata. La società aveva prodotto contratti di intermediazione, fatture, ordini e documentazione attestante i pagamenti, sostenendo che le operazioni rispondessero a un effettivo interesse economico aziendale. L'Ufficio contestava tuttavia la concreta esecuzione delle prestazioni, rilevando l'assenza di prove sull'attività effettivamente svolta dagli intermediari, sui controlli eseguiti dalla società e sul rispetto degli obblighi previsti dai contratti.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della società. In appello, però, il Collegio ha ritenuto fondato il gravame dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado. È stata esclusa la deducibilità dei costi perché la società non aveva dimostrato la concreta esecuzione delle prestazioni di intermediazione, essendosi limitata a produrre i contratti e la prova dei pagamenti. È stata quindi confermata la legittimità della ripresa fiscale relativa al maggiore imponibile IRES di euro 4.585.944,00, con maggiore imposta di euro 1.513.362,00, oltre sanzioni e interessi. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00.

Norme richiamate

  • Art. 110, commi 10 e 11, legge n. 212/2000, come richiamato nella sentenza

    Le spese possono essere dedotte solo se le operazioni hanno avuto "concreta esecuzione" e sono "relative ad operazioni aventi un effettivo interesse economico per l'azienda".

    La sussistenza di un interesse economico non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare anche che le prestazioni siano state concretamente eseguite. Contratti, fatture e pagamenti, da soli, non provano necessariamente l'effettività dell'intermediazione.

  • Art. 110, comma 10, legge n. 212/2000, come richiamato nella sentenza

    Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista ministeriale richiamata dalla norma.

    Per i costi relativi a operazioni con soggetti situati in Paesi a fiscalità privilegiata opera una disciplina restrittiva: la deduzione richiede la dimostrazione delle condizioni previste dalla legge, tra cui l'effettiva esecuzione dell'operazione e l'interesse economico.

Massime di principio

  • Per dedurre costi di intermediazione internazionale non è sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto e l'avvenuto pagamento: occorre documentare le attività concretamente svolte dall'intermediario e il loro collegamento con le vendite o gli affari conclusi.
  • Quando il fornitore o intermediario è localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, l'onere probatorio del contribuente è particolarmente rigoroso e richiede documentazione sostanziale, non mere clausole contrattuali o dichiarazioni generiche.
  • È opportuno conservare report, corrispondenza commerciale, nominativi dei clienti contattati, resoconti delle attività, prove delle trattative, documentazione dei servizi resi e verifiche sull'affidabilità e sull'operatività dell'intermediario.
  • La prova dell'interesse economico dell'operazione e la prova della sua concreta esecuzione sono requisiti distinti: la prima non sostituisce la seconda.
  • L'assenza di controlli periodici, di riscontri sull'attività dell'intermediario e di richieste di adempimento degli obblighi contrattuali può portare al disconoscimento fiscale dei costi, anche se i pagamenti sono effettivamente avvenuti.

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