Cassazione Penale, Ordinanza n. 30755/2025 del 15/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un fatto di detenzione/trasporto di ingente quantitativo di cocaina, contestando: 1) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; 2) il riconoscimento dell'aggravante quantitativa prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La decisione impugnata aveva escluso le attenuanti valorizzando l'assenza di elementi positivi, la natura e quantità della droga, la non occasionalità della condotta e l'inserimento del ricorrente in ambienti dediti al narcotraffico; aveva inoltre fondato l'aggravante sul numero di dosi ricavabili e sulla consistenza del carico (20 panetti per oltre 22 kg di cocaina, da cui 99.000 dosi medie).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile il diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito può motivarlo con l'assenza di elementi positivi e non è tenuto a esaminare ogni singola allegazione difensiva, essendo sufficiente considerare gli elementi ritenuti decisivi. Ha ritenuto inoltre congrua la motivazione sull'aggravante quantitativa, basata sulla consistenza della sostanza e sul numero di dosi ricavabili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Aggravante legata alla rilevante quantità di sostanza stupefacente e al numero di dosi ricavabili dal carico.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato sull'assenza di elementi positivi; non basta la sola incensuratezza dopo la riforma del 2008.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa del ricorrente.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
Ha modificato l'art. 62-bis c.p., rendendo insufficiente la sola incensuratezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, può essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza l'assenza di elementi positivi e, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la sola incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare la concessione del beneficio.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché confrontandosi con le specifiche deduzioni difensive.
- L'aggravante legata all'ingente quantitativo di stupefacente può essere desunta dalla consistenza complessiva della sostanza sequestrata e dal numero di dosi singole ricavabili, quando tali dati rendano evidente la rilevanza quantitativa del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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