Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02600/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dal rilascio di una concessione edilizia che la proprietaria aveva confidato essere legittima per edificare un immobile di sua proprietà; in seguito la concessione fu annullata all'esito di vicende amministrative e penali, con conseguente sequestro dell'immobile. La proprietaria agì contro il Comune e il sindaco chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., sostenendo che il titolo edilizio fosse stato rilasciato in base a certificazioni e pareri falsi o erronei riconducibili al responsabile dell'ufficio tecnico comunale. I convenuti eccepirono la prescrizione del diritto. Il Tribunale accolse l'eccezione e rigettò la domanda; la Corte d'appello confermò, ritenendo irrilevante ai fini dell'azione civile la sentenza penale di condanna del tecnico comunale per alcuni falsi successivi al rilascio della concessione e applicando il termine quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., decorrente almeno dal sequestro penale dell'immobile nel 1998. Con il ricorso per cassazione la danneggiata dedusse, in sintesi, che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la rilevanza della sentenza penale ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c.; che aveva omesso di considerare come pacifica o confessorio la nullità/illegittimità della concessione per falsità degli atti presupposti; che aveva sbagliato nell'individuare il dies a quo della prescrizione, il quale doveva decorrere dalla comunicazione comunale di avvio del procedimento di annullamento del 27 luglio 1999 e non dal sequestro; nonché che i termini di prescrizione del reato avrebbero dovuto trascinarsi sull'azione civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui la ricorrente mirava a una nuova ricostruzione del fatto e alla valorizzazione di condotte criminose anteriori o diverse rispetto a quelle oggetto della condanna penale; ha giudicato irrilevanti le censure fondate sulla prescrizione del reato, perché la Corte d'appello aveva escluso la pertinenza di quei reati rispetto al fatto generatore del danno civile; ha considerato inammissibili e comunque infondati i motivi relativi al dies a quo della prescrizione, osservando che l'individuazione del momento iniziale è apprezzamento di merito sindacabile solo se illogico e che, nel caso concreto, era ragionevole ancorarlo almeno al sequestro dell'immobile, momento da cui la danneggiata poteva percepire la lesione e agire. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    fonte della pretesa risarcitoria per fatto illecito

  • art. 2947, comma 1, c.c.

    regola generale: prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito non qualificato come reato rilevante ai fini del comma 3

  • art. 2947, comma 3, c.c.

    si applica solo se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato; in presenza di sentenza penale irrevocabile, la prescrizione civile decorre dalla irrevocabilità della sentenza penale

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto, il sequestro dell'immobile rendeva percepibile la lesione e consentiva l'azione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per omesso esame di fatti e per pretesa vincolatività di elementi non condivisa dalla Corte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma le censure sono state reputate dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito

  • art. 167 c.p.c., comma 1

    richiamato dalla ricorrente in tema di fatti pacifici non considerati dalla Corte d'appello

  • art. 2735 c.c.

    richiamato per sostenere la natura confessorio-stragiudiziale di una comunicazione comunale, tesi ritenuta inammissibile e comunque irrilevante

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    parametro di ricorso per omesso esame di fatto decisivo; le censure sono state ritenute, in sostanza, volte a ottenere una diversa valutazione del merito

  • art. 157 c.p.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la diversa durata della prescrizione del reato, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 476 c.p.

    richiamato come fattispecie di falso materiale/ideologico ai fini della tesi sulla prescrizione del reato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    procedimento camerale davanti alla Corte di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando la responsabilità civile è fondata su un fatto che si assume costituire reato, l'applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.c. richiede che il fatto illecito posto a base dell'azione civile coincida sostanzialmente con il fatto oggetto della condanna penale; se la sentenza penale riguarda episodi successivi o diversi rispetto al fatto generatore del danno, si applica la regola generale del comma 1.
  • L'individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento è apprezzamento di merito e, in cassazione, è censurabile solo se la motivazione è manifestamente illogica o incoerente; non è consentito ottenere una nuova ricostruzione fattuale sotto le vesti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre quando il danneggiato è posto in condizione di percepire il danno e di esercitare l'azione; non è necessario che tutti gli sviluppi successivi della vicenda siano già definiti, essendo sufficiente che la lesione sia già conoscibile in modo apprezzabile.
  • La mera deduzione che atti amministrativi o comunicazioni dell'ente abbiano valore confessori, o che determinati documenti fossero nulli o falsi, non può tradursi in cassazione in una rivalutazione del compendio probatorio, se la censura mira in realtà a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Se il giudice di merito accerta che il danneggiato aveva già avuto chiara percezione dell'evento lesivo a una certa data, un atto interruttivo successivo è inefficace perché la prescrizione è già maturata; la parte che invoca l'interruzione deve quindi dimostrare la tempestività rispetto al termine applicabile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.