Cassazione Penale, Ordinanza n. 27529/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna e del trattamento sanzionatorio già stabilito in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello che aveva confermato la condanna, censurando esclusivamente il trattamento sanzionatorio. In particolare ha contestato: 1) il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, ritenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza delle attenuanti e non la loro equivalenza; 2) la determinazione della pena base, fissata in misura pari al massimo edittale del reato base (ventiquattro anni di reclusione), sostenendo che fosse eccessiva e non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che il bilanciamento tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo per illogicità manifesta o arbitrio, e che la motivazione sulla scelta della pena base superiore alla media edittale era congrua, perché fondata su elementi pertinenti ai criteri dell'art. 133 c.p. (efferatezza della condotta, intensità del dolo, condotta successiva al reato, mancanza di resipiscenza).
Norme richiamate
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena possono fondare la scelta di una pena base superiore alla media edittale quando la motivazione richiami elementi fattuali pertinenti, come efferatezza, intensità del dolo, condotta susseguente e mancanza di resipiscenza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità tipica del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di manifesta illogicità, arbitrio o motivazione del tutto insufficiente.
- Una motivazione che giustifichi l'equivalenza tra circostanze valorizzando elementi concreti del fatto e della personalità dell'imputato può essere sufficiente anche se essenziale, purché non sia manifestamente illogica.
- La determinazione della pena base sopra il minimo o sopra la linea mediana della forbice edittale deve essere specificamente motivata, ma la motivazione è adeguata quando richiama criteri di cui all'art. 133 c.p. e fattori fattuali pertinenti alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- La censura in cassazione sulla dosimetria della pena non può trasformarsi in una rivalutazione del merito, essendo ammissibile solo il controllo sulla coerenza logica e sulla completezza della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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