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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04367/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il tribunale di sorveglianza, confermando il provvedimento del magistrato di sorveglianza, aveva applicato la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato nei confronti del ricorrente, ritenendolo socialmente pericoloso. Il ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso deducendo vizio di motivazione quanto all'attualità della pericolosità sociale: sosteneva che l'ordinanza avesse attribuito peso decisivo a precedenti penali, pendenze e segnalazioni riferite a reati non recenti, trascurando invece elementi favorevoli quali la riqualificazione di uno dei reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990 nell'ipotesi di lieve entità, l'espiazione della pena in regime di arresti domiciliari, l'assenza di carichi pendenti e la non effettiva irreperibilità del soggetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse di merito, poiché mirava a una diversa lettura degli elementi fattuali e probatori già valutati dal giudice di sorveglianza, senza evidenziare vere fratture logiche o specifici vizi motivazionali. La Corte ha richiamato il principio per cui nel giudizio di legittimità non è consentita la rilettura autonoma dei fatti né la sostituzione dei parametri valutativi adottati dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto che la motivazione impugnata avesse correttamente valorizzato, in modo complessivo, i precedenti, le pendenze, le segnalazioni anche recenti e la mancanza di stabile domicilio, lavoro e riferimenti familiari, elementi reputati prevalenti ai fini della pericolosità sociale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato solo come riferimento a un precedente reato del ricorrente, poi riqualificato in ipotesi di lieve entità; non costituisce il fulcro della decisione di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 31 d.lgs. 286/1998

    non citato espressamente nel testo fornito; la misura applicata è l'espulsione dallo Stato come misura di sicurezza, ma la norma non è richiamata testualmente

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale e probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
  • La motivazione sulla pericolosità sociale è sufficiente quando valorizza in modo complessivo precedenti penali, pendenze, segnalazioni e condizioni di vita attuali incompatibili con un radicamento stabile, purché non presenti manifeste fratture logiche.
  • Ai fini del controllo di legittimità, non è consentito sostituire ai criteri valutativi adottati dal giudice di merito parametri reputati dal ricorrente più favorevoli o maggiormente plausibili.
  • In presenza di ricorso inammissibile e in difetto di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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