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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1860/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Alvaro Cosmo impugna la sentenza della Corte di appello del 24/06/2021 che lo ha ritenuto responsabile, oltre che di rapina e detenzione ingiustificata di taglierini, anche del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il ricorrente deduce in particolare: (i) omissione di confronto con le doglianze sull'elemento psicologico del riciclaggio e mancanza di spiegazione circa la condotta materiale posta in essere per occultare la provenienza del bene; (ii) inosservanza ed errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta condotta concorsuale nel riciclaggio; (iii) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio nella quantificazione della pena. I fatti pacifici sono che l'imputato era alla guida di un motociclo tolto dalla circolazione e con targa contraffatta, usato per la rapina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso: ha censurato la motivazione della Corte di appello come congetturale e priva di idonee massime di esperienza a dimostrare che Alvaro avesse posto in essere le operazioni dirette a occultare la provenienza del veicolo. La Cassazione ha chiarito la distinzione fra riciclaggio (che richiede operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa) e ricettazione (la semplice disponibilità di un bene provento di reato, quando non giustificata, prova la conoscenza della provenienza illecita). Dalla mancanza di elementi oggettivi sulla partecipazione alle operazioni di occultamento discende l'impossibilità di sostenere il reato di riciclaggio e la necessità di qualificare il fatto come ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile perché si traduceva in una diversa valutazione del merito, non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rinnovata determinazione della pena dopo la riqualificazione del capo B) in ordine all'art. 648 c.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto che la disponibilità non giustificata del bene sia idonea a configurare la ricettazione, poiché la mancata giustificazione del possesso costituisce prova della conoscenza della provenienza illecita.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sul riciclaggio; la Corte ha precisato che questa fattispecie richiede operazioni ulteriori finalizzate ad occultare o rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa, e che tale condotta deve essere provata con elementi concreti riferibili all'imputato.

  • art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)

    Mezzo di impugnazione invocato per vizio di motivazione e omessa pronuncia su doglianze; la Cassazione lo ha applicato per valutare la carenza motivazionale e le omissioni della Corte di appello.

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata rispetto all'attribuzione di responsabilità per eventuali condotte collaborative, con la necessità di prova concreta del contributo dell'imputato alle operazioni contestate.

  • art. 4 L. n. 110/1975

    Norma relativa alla detenzione di taglierini; integrava uno dei capi di imputazione originari nei confronti dell'imputato.

  • art. 627 comma 3, art. 125 comma 3, art. 192 c.p.p., art. 546 lett. e) c.p.p.

    Norme richiamate nel ricorso e nella motivazione difensiva in relazione a profili processuali e probatori; la Cassazione non ha accertato violazioni tali da annullare la decisione sul punto delle attenuanti, tranne quanto attiene alla qualificazione del fatto.

Massime di principio

  • La simple disponibilità di un bene provento di reato, se non giustificata, è idonea a configurare il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), ma non basta per provare il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), per il quale sono necessarie prove concrete di operazioni volte a occultarne la provenienza.
  • La qualificazione giuridica dei fatti (riciclaggio vs ricettazione) richiede che la Corte indichi elementi oggettivi e concreti attribuibili all'imputato che dimostrino la partecipazione alle specifiche operazioni di occultamento; non sono sufficienti congetture o deduzioni non supportate da massime di esperienza adeguate.
  • Il giudice deve distinguere tra massime di esperienza (generalizzazioni empiriche verificabili) e semplici congetture; una motivazione basata su congetture è viziata e suscettibile di annullamento in Cassazione.
  • Le questioni di valutazione del merito relative al riconoscimento delle attenuanti generiche sono in linea di principio insindacabili in Cassazione, salvo che la motivazione di merito sia manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente; un diverso apprezzamento dei fatti da parte della Corte di appello non è di per sé motivo di annullamento.
  • In ipotesi di responsabilità contestata come concorso in operazioni di occultamento, è necessario provare non solo la disponibilità del bene ma il contributo concreto e consapevole dell'imputato alle operazioni che hanno ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa.

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