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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01662/2026 del 25/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La società ricorrente, dopo un accertamento tecnico preventivo, aveva convenuto in giudizio il Comune e due imprese appaltatrici chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti nella propria attività di ristorazione per la protratta occupazione della piazza antistante il locale con un cantiere, prima per la realizzazione di un parcheggio interrato e poi per lavori su un edificio storico, svolti per un lungo arco temporale. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il rigetto era stato confermato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle immissioni, sostenendo che l’intollerabilità del pregiudizio fosse in re ipsa nei lavori eseguiti e che fosse dovuto un indennizzo/risarcimento; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per mancato riconoscimento del danno conseguenza patrimoniale e non patrimoniale, lamentando che la Corte d’appello avesse trascurato prove testimoniali, documentazione fotografica e l’esito dell’accertamento tecnico preventivo; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica, poiché la Corte territoriale avrebbe riconosciuto l’an della pretesa ma negato il danno per difetto di prova, senza considerare i risultati istruttori e una fattura prodotta; 4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e, in subordine, difetto di motivazione sulle spese di lite, poiché l’atto di appello conteneva uno specifico motivo volto a ottenere la compensazione integrale delle spese di primo grado, sul quale la Corte d’appello non si era espressa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi, reputando in sostanza fattuali le doglianze e comunque sufficientemente motivata la sentenza d’appello. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando l’omessa pronuncia del giudice d’appello sul motivo di gravame relativo alle spese di lite. Ravvisata la fondatezza della censura, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito, ha disposto la compensazione integrale delle spese del primo e del secondo grado, con ulteriore compensazione integrale anche delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La censura per nullità processuale è scrutinabile solo se effettivamente attinente a vizi della sentenza o del procedimento; non può essere usata per riproporre questioni meramente fattuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è dichiarato inammissibile, nel contesto concreto, perché la doglianza è meramente fattuale e, per il regime ratione temporis applicabile, incontra anche i limiti dell’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per mascherare censure in realtà dirette a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente e non apparente, sicché non sussiste nullità della sentenza nei punti contestati, salvo il distinto vizio di omessa pronuncia sulle spese.

  • art. 844 c.c.

    La ricorrente lo richiama per sostenere la rilevanza delle immissioni; la Corte non accoglie la tesi, perché la censura è sostanzialmente di fatto.

  • art. 843 c.c.

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere un preteso indennizzo; la Corte non ne riconosce la violazione nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello deve pronunciarsi su uno specifico motivo di gravame; l’omissione integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 342 c.p.c.

    Un motivo specifico di appello sulle spese impone al giudice di esaminarlo e decidere su di esso.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio salvo il diverso profilo dell’omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È la base per il richiamo all’ulteriore importo dovuto in caso di ricorso respinto o parzialmente accolto, nei presupposti previsti.

Massime di principio

  • Le censure di cassazione non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o in una diversa lettura dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • La dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è configurabile quando, in realtà, si contesta la valutazione delle prove e non l’utilizzo di prove inesistenti o di fatti non allegati.
  • La motivazione è nulla solo se davvero mancante o meramente apparente; non basta che la parte la ritenga erronea o insufficiente sul piano logico se la decisione espone comunque il percorso argomentativo essenziale.
  • Se un motivo specifico di appello investe il capo sulle spese di lite, il giudice di secondo grado ha l’obbligo di esaminarlo e pronunciarsi espressamente; il mancato esame integra omessa pronuncia.
  • Quando il vizio riguarda solo il capo sulle spese, la Cassazione può cassare limitatamente a quel punto e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • In presenza di peculiarità della vicenda concreta e di soccombenza solo parziale, è possibile disporre la compensazione integrale delle spese dei vari gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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