Cassazione Penale, Sentenza n. 26821/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del Tribunale della libertà di Palermo che aveva rigettato l'appello cautelare di Caruso. La difesa contestava principalmente: 1) la mancata adozione di un formale decreto motivato di accertamento dell'impedimento assoluto ex art. 294 c.2 c.p.p. per positività al Covid-19 e il conseguente mancato differimento formale dell'interrogatorio di garanzia; 2) la decorrenza del dies a quo per l'espletamento dell'interrogatorio (se dalla notifica o dall'ordinanza di aggravamento dell'8/05/2021 o da successiva data di cessazione dell'isolamento); 3) la mancata utilizzazione delle modalità remote previste dalla normativa emergenziale (art. 83 dl. n. 18/2020) per svolgere l'interrogatorio nei termini; 4) la perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., della custodia cautelare in carcere (e la riviviscenza degli arresti domiciliari) per tardivo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta e non viziata la motivazione del Tribunale del riesame: il G.i.p. aveva adeguatamente annotato l'impedimento per positività al Covid-19 e l'isolamento che impediva anche il collegamento da remoto; la decorrenza del termine per l'interrogatorio è subordinata alla conoscenza effettiva da parte del giudice della cessazione dell'impedimento e, nel caso, tale conoscenza è avvenuta con l'istanza difensiva del 7/6/2021, per cui l'interrogatorio del 9/6/2021 è stato ritenuto tempestivo; l'aggravamento ex art. 276 non impone di regola un nuovo interrogatorio di garanzia e, comunque, l'eccezione relativa alla sua omissione doveva essere tempestivamente dedotta con l'appello avverso l'ordinanza di aggravamento; la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 dl. n. 18/2020 opera salvo richiesta della parte e in assenza di formale richiesta non si può censurare la tardività. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Disciplina l'interrogatorio di garanzia e il differimento per impedimento assoluto; la Corte valuta che l'operatività del termine dipende dalla conoscenza effettiva da parte del giudice della cessazione dell'impedimento
Prevede la perdita di efficacia della misura cautelare per mancato rispetto dei termini dell'interrogatorio; la Corte ritiene che la perdita non sussista nel caso di conoscenza non antecedente da parte del giudice o in assenza di tempestiva deduzione nel corretto grado di impugnazione
Richiamato in combinato disposto con gli altri artt. per le istanze di inefficacia della misura; utilizzato nella valutazione complessiva della domanda difensiva
Regola l'aggravamento della misura cautelare; la Corte conferma che l'aggravamento non comporta automaticamente l'obbligo di un nuovo interrogatorio di garanzia quando si tratta di sostituzione di misura già convalidata
Regola l'appello al tribunale del riesame contro le ordinanze di aggravamento; la Corte rammenta i limiti del sindacato nel procedimento di riesame
Richiamato in ordine alla immediata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti di cui al codice; la Corte distingue i rimedi applicabili all'atto di aggravamento
Norma sui provvedimenti conseguenti al rigetto del ricorso; applicata per la condanna alle spese
Disposizione di trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta rimessione in libertà
art. 83 dl. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)
Normativa emergenziale che sospende termini processuali per il contenimento del COVID; la Corte ricorda che la sospensione vale anche per l'interrogatorio di garanzia e cessa solo se la persona o il difensore richiedono espressamente di procedere
Massime di principio
- La decorrenza dei termini per l'interrogatorio di garanzia (art. 294) va calcolata rispetto alla conoscenza effettiva da parte del giudice della cessazione dell'impedimento: non è sufficiente che il documento esista negli atti se il giudice non ne ha conoscenza effettiva
- L'aggravamento della misura cautelare ex art. 276 non impone automaticamente un nuovo interrogatorio di garanzia quando la misura originaria è già stata convalidata; l'interrogatorio è richiesto di regola solo in caso di prima applicazione
- In periodo di sospensione dei termini per emergenza sanitaria (art. 83 dl. 18/2020) i termini per l'interrogatorio sono sospesi salvo che la persona sottoposta a misura cautelare o il suo difensore chiedano espressamente di procedere: senza tale richiesta la tardività non è censurabile
- Per contestare la mancata esecuzione o la tardività dell'interrogatorio in relazione a un provvedimento di aggravamento è necessario tempestivamente proporre il gravame (appello competente) avverso l'ordinanza di aggravamento; omissioni di impugnativa tempestiva possono determinare stabilizzazione degli effetti
- Se si dispone documentazione che prova la cessazione dell'impedimento (es. negativizzazione Covid), occorre assicurarsi che tale documentazione sia portata all'attenzione del giudice con modalità che ne certifichino la ricezione e la data (PEC con ricevuta, deposito in cancelleria) per far valere la conoscenza effettiva
- Quando si contesta l'omissione formale di un decreto motivato sul differimento, attenzione al fatto che la giurisprudenza ritiene che il vizio sia principalmente interno al procedimento e che l'impugnabilità diretta può essere limitata; quindi predisporre impugnazioni mirate e tempestive nei gradi previsti
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