Cassazione Civile, Sentenza n. 20546/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso sentenza di regolamento di confini che aveva dichiarato lo sconfinamento delle costruzioni di Giovanni Salvatore sul fondo di Mario Russo; Admiral e Singetta, quali aventi causa di Salvatore, chiedevano alternativamente l'accertamento dell'usucapione delle porzioni occupate e, in subordine, l'accessione invertita ex art. 938 c.c. La questione centrale era se i successori a titolo particolare possano essere considerati 'terzi' legittimati all'opposizione e, conseguentemente, se potessero unire al proprio possesso quello del dante causa per effetto usucapione; questioni accessorie attinenti all'interruzione dei termini di usucapione per azioni non trascritte e all'unione del possesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale per carenza di legittimazione degli appellanti a proporre l'opposizione di terzo, confermando che il successore a titolo particolare non è 'terzo' rispetto al diritto controverso; perciò non si è entrati nel merito delle domande di usucapione e di accessione. Il ricorso incidentale di Hotel Bel Air è stato assorbito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Hotel Bel Air pari a euro 5.200 oltre accessori e al pagamento di ulteriori euro 5.000 ai sensi dell'art. 385, comma 4, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
La opposizione di terzo è riconosciuta a chi, estraneo al processo deciso, sia titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello deciso; il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è considerato 'terzo' e quindi non può proporre l'opposizione ordinaria di terzo.
Norma sull'intervento nel processo; la corte ha richiamato un precedente intervento nel grado d'appello dichiarato inammissibile perché gli intervenienti non erano titolari di un diritto autonomo incompatibile con quello controverso.
Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
Il diritto civile consente al successore a titolo particolare di unire il possesso del dante causa per effetti di usucapione, ma tale possibilità non trasforma il successore in 'terzo' processuale; in questo caso la corte ha rigettato la domanda per carenza di autonoma legittimazione processuale.
artt. 950, 1158, 1165, 2653 c.c.
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione all'usucapione, all'interruzione dei termini e alla prova del possesso; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito di queste questioni perché ha deciso sull'inammissibilità dell'opposizione di terzo.
art. 331, comma 2; art. 184-bis; art. 153 c.p.c.
Norme richiamate nel ricorso incidentale in relazione alla integrazione del contraddittorio e alla possibile inammissibilità dell'impugnazione per mancata notifica dell'atto di impugnazione; il ricorso incidentale è stato assorbito perché il principale è stato rigettato.
Prevede la condanna per lite temeraria o comportamenti processuali dolosi o gravemente colposi; la Corte l'ha applicata per infliggere alla ricorrente una sanzione di euro 5.000 per aver proposto un ricorso giudicato con colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è considerato 'terzo' ai fini dell'art. 404 c.p.c. e quindi non può proporre l'opposizione di terzo volta a contrastare una sentenza che definisce quel diritto.
- La riconoscibilità dell'usucapione come diritto originario non basta a garantire la legittimazione processuale se la domanda è proposta come fase non autonoma (es. in sede 'rescissoria' o subordinata) dopo un'opposizione dichiarata inammissibile.
- Se la questione di legittimazione viene decisa negativamente, i magistrati non entrano nel merito delle questioni sostanziali (usucapione, accessione, interruzione del termine), le quali restano non decise.
- Le azioni processuali che non sono trascritte potrebbero non essere opponibili ai successori, ma tale profilo va esaminato solo se la corte entra nel merito; l'inammissibilità processuale può impedire questo esame.
- Un ricorso incidentale condizionato viene esaminato solo se il ricorso principale è accolto, perché altrimenti il ricorrente incidentale manca di interesse concreto all'impugnazione.
- La Corte può infliggere sanzioni per colpa grave in sede di cassazione (art. 385 c.p.c.) e richiedere il versamento di contributi unificati aggiuntivi se ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
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