Cassazione Civile, Ordinanza n. 17132/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di una banca, relativo al pagamento di una somma dovuta per l'anno 2013 in forza di una clausola contenuta nell'atto di fusione per incorporazione tra due banche. La banca ha proposto opposizione al decreto, ma il tribunale l'ha rigettata e la corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione la banca ha articolato cinque motivi: violazione dell'art. 1987 c.c. e degli artt. 769, 778 e 782 c.c. nonché dell'art. 48 l. not.; omesso esame di un fatto decisivo; falsa applicazione degli artt. 2433 e 1362 ss. c.c.; falsa applicazione degli artt. 1372 e 1373 c.c.; falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014. La controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardiva notificazione, sostenendo che la sentenza d'appello, notificata via PEC il 10 giugno 2021, aveva fatto decorrere il termine breve di 60 giorni, scaduto il 9 settembre 2021, mentre il ricorso era stato notificato il 10 settembre 2021. La ricorrente ha chiesto anche il rinvio dell'udienza per la trattazione congiunta con altri procedimenti pendenti tra le stesse parti sul medesimo rapporto.
La decisione
La Corte ha escluso la riunione con gli altri procedimenti perché il ricorso in esame era di immediata definizione in quanto inammissibile per tardività. Ha accertato che la sentenza impugnata era stata notificata alla banca il 10 giugno 2021 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 10 settembre 2021, quindi oltre il termine breve di 60 giorni, considerando anche la sospensione feriale. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore della controricorrente e dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nel merito, ma la Corte non è entrata nell'esame dei motivi per l'inammissibilità del ricorso
richiamati dalla ricorrente; non esaminati nel merito per tardività del ricorso
art. 48 l. not.
richiamato dalla ricorrente; non esaminato nel merito per tardività del ricorso
norma sul ricorso per cassazione richiamata come parametro dei motivi di impugnazione
richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali dedotte come violate, senza scrutinio nel merito
richiamati in tema di interpretazione del contratto; la Corte non li ha esaminati per l'inammissibilità del ricorso
richiamati in tema di efficacia e scioglimento del contratto; non esaminati nel merito
richiamati per la regolazione delle spese, ma la Corte ha liquidato le spese in conseguenza dell'inammissibilità
richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione delle spese
il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza ed è di 60 giorni
indicato come norma che collega la decorrenza del termine breve alla notificazione della sentenza e conferma la perentorietà del termine
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza è inammissibile, anche se il termine abbia tenuto conto della sospensione feriale.
- Quando la sentenza di merito è stata notificata via PEC, il termine breve per impugnare decorre dalla ricezione della PEC di notificazione.
- L'inammissibilità del ricorso per tardività rende superfluo l'esame dei motivi di merito e consente la definizione immediata del giudizio, con conseguente esclusione di iniziative processuali incompatibili come la riunione ad altri procedimenti non necessaria.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è tenuta a rifondere le spese alla controparte e, ricorrendone i presupposti, a versare l'ulteriore contributo unificato.
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