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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22959/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una procedura negoziata per l'affidamento di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione straordinaria di edifici scolastici comunali. La società poi dichiarata aggiudicataria in via derivata era stata inizialmente esclusa all'esito della verifica di congruità dell'offerta, perché molti prezzi offerti superavano la soglia del 20% e non erano stati ritenuti giustificati da fatture di acquisto, ma solo da preventivi. Il Consiglio di Stato ha annullato l'esclusione e la successiva aggiudicazione alla ricorrente, disponendo anche, ai fini risarcitori, il subentro della concorrente esclusa nel contratto eventualmente già stipulato. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo: secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe sconfinato nel merito amministrativo, sostituendosi alla stazione appaltante nel disporre direttamente il subentro della concorrente esclusa nell'accordo quadro, senza rimettere al Comune il riesercizio del potere di verifica di congruità dell'offerta, verifica che sarebbe stata necessaria per accertare serietà e sostenibilità dell'offerta stessa. La ricorrente ha richiamato gli artt. 360, comma 1, n. 1, e 362 c.p.c., l'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a. e l'art. 122 c.p.a., sostenendo che la decisione impugnata avrebbe eliminato un passaggio procedimentale indispensabile e reso una pronuncia auto-esecutiva espressiva di sindacato di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non integrasse un vizio di giurisdizione, perché il Consiglio di Stato, nel dichiarare l'inefficacia del contratto e nel disporre il subentro della concorrente esclusa, ha esercitato un potere espressamente attribuitogli dall'art. 122 c.p.a. Si tratta di statuizioni che rientrano nella sua giurisdizione e non comportano invasione della sfera riservata all'amministrazione; eventuali contestazioni sulla correttezza o adeguatezza della valutazione svolta attengono ai limiti interni del potere giurisdizionale e non sono sindacabili in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione. Il ricorso è stato pertanto respinto, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione delle intimate, ma con condanna della ricorrente al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    È richiamato come norma che consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione; la Corte ribadisce che il sindacato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    È richiamato quale base del ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione avverso decisioni del giudice speciale.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la verifica di congruità sarebbe riservata all'amministrazione; la Corte non accoglie tale impostazione ai fini del vizio denunciato.

  • art. 122 c.p.a.

    "Fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta"

    La norma attribuisce al giudice amministrativo il potere di dichiarare l'inefficacia del contratto e di disporre il subentro del ricorrente, valutando i presupposti indicati; tali statuizioni non integrano eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 121 c.p.a.

    È richiamato in via di rinvio sistematico dall'art. 122 c.p.a. come ipotesi speciale esclusa dalla regola applicata.

  • art. 123, comma 3, c.p.a.

    È richiamato in via di rinvio sistematico dall'art. 122 c.p.a. come ipotesi speciale esclusa dalla regola applicata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per la disciplina della decisione conforme alla proposta, con applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato quale rito camerale seguito a istanza di decisione del ricorso e deposito di memoria.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte osserva che la sua applicazione presuppone, nel caso concreto, anche una pronuncia sulle spese, qui mancante, sicché non può farsi luogo alla relativa condanna.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ritiene applicabile la sanzione anche quando la decisione sia resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c., prescindendo dalla costituzione dell'intimato, perché la previsione è collegata alla definizione conforme alla proposta.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per delimitare il ricorso per cassazione ai soli motivi attinenti alla giurisdizione, cioè ai limiti esterni del potere giurisdizionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è esperibile solo per denunciare il superamento dei limiti esterni della giurisdizione, non per contestare errores in procedendo o in iudicando, né il modo in cui il giudice speciale ha esercitato il potere attribuitogli.
  • In materia di appalti pubblici, la pronuncia del giudice amministrativo che, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, dichiara l'inefficacia del contratto e dispone il subentro del ricorrente rientra nel potere previsto dall'art. 122 c.p.a. e non costituisce di per sé invasione della sfera amministrativa.
  • Le censure che investono la correttezza, la completezza o la ragionevolezza della valutazione compiuta dal giudice amministrativo sui presupposti per il subentro attengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono deducibili come eccesso di potere giurisdizionale.
  • Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta resa nel rito camerale accelerato, può applicare la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. anche in assenza di costituzione dell'intimato, perché il presupposto decisivo è la definizione conforme alla proposta.

Come è indicizzato

MaterieTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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