Cassazione Penale, Sentenza n. 17211/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Guastella tramite difensore avv. Paolo Signorello. Quattro motivi principali: 1) vizio di motivazione per contrasto tra dispositivo e parte motiva riguardo al quantum della pena (dispositivo indicava 1 anno, motivazione 10 mesi); 2) violazione dell'art. 606 c.1 lett. d) c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante escussione dei testi Bakery e Saru ritenuti decisivi; 3) omissione di motivazione in relazione alle lesioni subite dall'imputato e alla querela da lui proposta contro la parte civile; 4) vizio di motivazione sulla corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 c.p. (violenza privata), contestando che la condotta avrebbe costretto la persona offesa, visto che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo la manovra di convogliamento dell'acqua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato, ma ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione maturata il 14/03/2024 (considerando il periodo di sospensione di 64 giorni per emergenza pandemica ai sensi dell'art. 83 comma 4 d.l. 17/03/2020 n.18 conv. L. 24/04/2020 n.27). Ha riconosciuto fondata solo la censura sul contrasto tra dispositivo e motivazione relativamente al quantum, che però è irrilevante alla luce della prescrizione. Ha respinto gli altri motivi (mancata escussione dei testi; contestazione della credibilità della persona offesa; vizio di qualificazione ex art. 610 c.p.), ritenendo la motivazione di appello congrua e supportata da elementi (es. riprese telefoniche, certificazione medica). In conclusione la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione dei reati; il ricorso è rigettato agli effetti civili e l'imputato è condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 2.840,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La Corte ha ritenuto che la condotta di deviare il flusso d'acqua e l'aggressione successiva possano integrare la violenza privata se idonee a costringere la persona offesa a tollerare la situazione; non è stato ritenuto necessario provare la titolarità formale dell'orario di servizio per rilevare la costrizione
art. 81 comma 2 cod. pen. (concorso di norme)
Richiamata in relazione ai reati concorrenti e al cumulo soggettivo degli illeciti contestati all'imputato
art. 582 cod. pen. (lesioni personali)
Contestazione delle lesioni alla persona offesa; la Corte ha ritenuto riscontrate le lesioni (guaribili in 17 giorni) sulla base di certificazione medica e altre evidenze
art. 585 cod. pen. (lesioni aggravate?)
Richiamata nel contesto della valutazione delle lesioni riportate dalla persona offesa
art. 577 comma 1 n. 2 cod. pen. (percosse o altro)
Norma citata tra le fattispecie in contestazione connessa agli atti violenti posti in essere
art. 635 cod. pen. (danneggiamento?)
Citata tra le imputazioni originarie; nonostante la contestazione, la pronuncia è stata estinta per prescrizione
art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per lamentare violazioni riguardo all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a dimostrare la decisività dei testi omessi
art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
Norma sui poteri istruttori in appello; la Corte ricorda che la mancata esercitazione di tali poteri può essere sindacata in Cassazione solo se emergono lacune o illogicità manifeste nella motivazione
Stabilisce l'obbligo per giudice d'appello e Cassazione di decidere sulle impugnazioni ai soli effetti civili quando il reato è estinto per prescrizione; applicata per mantenere la decisione sulle conseguenze civili nonostante l'estinzione penale
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata per precisare che non si può confermare una statuizione civile per mera mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato; occorre valutare i profili civili autonomamente
art. 83 comma 4 d.l. 17/03/2020 n.18 (conv. L. 24/04/2020 n.27)
sospensione della prescrizione per 64 giorni legata all'emergenza pandemica
Usata per calcolare il termine di prescrizione effettivo; l'interruzione/sospensione derogatoria ha fatto maturare la prescrizione il 14/03/2024
Massime di principio
- La prescrizione estingue gli effetti penali anche se è stata pronunciata una condanna; tuttavia il giudice d'appello e la Cassazione devono comunque decidere sulle conseguenze civili (art. 578 c.p.p.).
- Un vizio formale (es. discordanza tra dispositivo e motivazione sul quantum) può essere rilevante, ma diventa irrilevante se il reato si è estinto per prescrizione; resta comunque utile per eventuali ulteriori rimedi se la prescrizione non intervenisse.
- La mancata acquisizione o rinnovazione di prove in appello è sindacabile in Cassazione solo se il ricorrente dimostra specificamente la decisività delle prove omesse e l'esistenza di lacune o illogicità nella motivazione dell'appello; contestazioni generiche vengono respinte.
- Le critiche sulla credibilità della persona offesa devono confrontarsi con la motivazione del giudice e con le prove acquisite (certificati medici, registrazioni, immagini). Attacchi indimostrati alla credibilità sono insufficienti.
- Ai fini dell'art. 610 c.p. (violenza privata), la costrizione può essere ricostruita anche mediante condotte materiali che privano il soggetto di un bene essenziale (es. acqua) e mediante aggressione: non è determinante soltanto la titolarità formale del turno, ma la capacità oggettiva della condotta di costringere la vittima.
- Anche se il reato è estinto penalmente, la parte civile può ottenere il ristoro in sede civile; la Corte può confermare o respingere le statuizioni civili indipendentemente dall'estinzione penale, se fondate.
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