Cassazione Penale, Sentenza n. 36445/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio (capo 4), con censura sulla insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza (intercettazioni non riferibili direttamente a Guardo, mancata prova del contenuto degli involucri e della conoscenza con Querulo) e sulla mancanza delle esigenze cautelari (assenza di collegamento associativo, osservazione limitata, precedenti controlli positivi durante detenzione domiciliare, idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e puntuale: dalle intercettazioni e dai riscontri di polizia emergeva un quadro indiziario (rifornimenti di Turchetti da Querulo; consegne effettuate da Guardo in periodi specifici; riprese video che mostrano Guardo entrare in casa con sacchetto e uscire a mani vuote; riscontro di una dazione di denaro). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del rischio di reiterazione criminosa, in considerazione del ruolo attribuito a Guardo, dei precedenti penali e dei numerosi procedimenti pendenti. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73, commi 4 e 6 (menzionata la esclusione del comma 1 per la riqualificazione)
La Corte dà rilievo alla riqualificazione operata dal Tribunale del riesame (esclusione del comma 1) ma ritiene che, anche alla luce di tale ricostruzione, gli elementi indiziari siano gravi e idonei a giustificare la misura cautelare.
Codice di procedura penale, disposizioni di attuazione, art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (richiamato come norma procedurale per il ricorso)
Richiamata come base procedurale per la formulazione dei motivi di ricorso; la Corte censura la genericità dei motivi ai sensi delle regole di ammissibilità.
menzione dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis
L'assenza dell'aggravante per associazione mafiosa non preclude comunque la valutazione della gravità degli indizi e del rischio di recidiva idoneo a giustificare la custodia cautelare, se emergono elementi concreti sul ruolo e sui precedenti dell'indagato.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza n. 186/2000 (richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende)
Richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per la determinazione di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La custodia cautelare per reati di droga può essere fondata su un quadro indiziario complessivo anche privo di una intercettazione che nomini espressamente l'imputato, se ricorrono riscontri oggettivi (riprese video, consegne ripetute, passaggi di denaro) che rendono la ricostruzione coerente e convergente.
- La non contestazione di un'associazione o l'esclusione di aggravanti (es. art. 416-bis) non esclude automaticamente la misura cautelare: ciò che conta è la gravità delle condotte, il ruolo dell'indagato, i precedenti e il rischio di reiterazione.
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione cautelare è necessario formulare censure specifiche e non generiche: indicare concretamente gli errori logico-giuridici e i punti della motivazione che si ritengono viziati.
- La mancata prova materiale del contenuto di involucri può essere superata da elementi di riscontro ripetuti e convergenti; tuttavia in assenza di tali riscontri la difesa può prospettare il dubbio come argomento rilevante.
- La valutazione sull'idoneità di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto) dipende dalla valutazione della 'affidabilità' dell'indagato e dal concreto rischio di reiterazione: precedenti specifici e procedimenti in corso pesano molto nella scelta della misura.
- La proposizione di ricorsi manifestamente generici o infondati può comportare sanzioni economiche (Cassa delle ammende) oltre alle spese processuali, se la Corte rileva colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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