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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17266/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di una azienda sanitaria locale, di una somma richiesta a titolo di saldo del corrispettivo per prestazioni di lungodegenza ospedaliera post-acuzie rese nel biennio 2002-2003 da una casa di cura privata. Il credito era stato ceduto a una società di factoring, che agiva in giudizio per ottenerne il pagamento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la struttura non avesse diritto alla tariffa intera prevista da una delibera regionale, perché priva dei requisiti per la classe A, e spettasse invece la tariffa ridotta del 20% propria della classe B. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, escludendo che la mancata contestazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio potesse operare nel processo, e ritenendo comunque irrilevante il solo fatto che i ricoveri fossero stati richiesti da presidi ospedalieri pubblici, senza prova dell'assenso dell'ASL o del soggetto competente alla pianificazione sanitaria. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato la domanda, trascurato la non contestazione delle circostanze accertate dal c.t.u., e erroneamente escluso che il collegamento con strutture ospedaliere pubbliche bastasse per ottenere la tariffa piena senza necessità di convenzione o autorizzazione dell'ASL.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che il principio di non contestazione non si applica ai risultati della consulenza tecnica d'ufficio né al contenuto dei documenti prodotti, ma ai soli fatti storici allegati dalle parti; e che la censura sull'interpretazione della delibera amministrativa era priva di specificità, perché non riportava il testo dell'atto né indicava i canoni ermeneutici violati. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del denunciato vizio di extrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha escluso che vi fosse un reale fraintendimento del contenuto della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non riguarda i risultati della consulenza tecnica d'ufficio né il contenuto dei documenti, ma i fatti storici allegati dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio resta affidata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se mancante, meramente apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria in termini immediatamente percepibili dal testo della sentenza.

  • art. 1362 c.c.

    Le censure sull'interpretazione della delibera amministrativa richiedono l'indicazione dei canoni ermeneutici violati e dei punti della motivazione da cui la sentenza si sarebbe discostata.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è deducibile solo nei casi estremi in cui la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • delibera n. 713/00

    Atto amministrativo la cui interpretazione era oggetto della censura; la Corte ha rilevato che la doglianza era priva di specificità e che non era consentito sostituire in cassazione una diversa lettura a quella del giudice di merito.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati dalle parti e non si estende ai risultati della consulenza tecnica d'ufficio né al contenuto dei documenti prodotti in causa.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o del merito della controversia, salvo i limiti del controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logico-formale della motivazione.
  • La censura per violazione dei canoni ermeneutici nell'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo deve indicare specificamente l'atto, i canoni violati e i passaggi motivazionali censurati; non basta contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito.
  • L'errore sulla domanda è deducibile solo se la sentenza abbia effettivamente travisato petitum e causa petendi; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia ritenuto non provati i fatti posti a fondamento della pretesa.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi circoscritto ai soli casi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria, non potendosi più usare il ricorso per ottenere una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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