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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20717/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

La lite nasce da un intervento edilizio realizzato su un immobile confinante con quello dell'originario attore. Quest'ultimo lamentava la violazione delle distanze legali per vedute, balconi e fabbricati, sostenendo che l'opera non fosse una mera ristrutturazione ma una nuova edificazione, con corpi aggettanti e aumento di volumetria; chiedeva quindi la demolizione/rimozione delle opere illegittime, il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno e la regolarizzazione delle luci. Il tribunale aveva accolto solo parte delle domande; la corte d'appello aveva poi rigettato gli appelli di entrambe le parti. Dopo un primo giudizio di cassazione con rinvio, la corte territoriale, in sede di rinvio, aveva ordinato la demolizione della parte eccedente del fabbricato dei convenuti e il risarcimento dei danni. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulle distanze legali, sostenendo che la corte d'appello avesse applicato erroneamente l'art. 9 del D.M. 1444/1968, invece delle regole speciali per la zona A del centro storico e delle NTA comunali, nonché del piano di recupero; 2) violazione dell'art. 81 c.p.c., contestando la prova della qualità di eredi e quindi della legittimazione attiva dei riassumenti; 3) violazione dell'art. 9 cit. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato l'asserita abusività dell'immobile della controparte ai fini della disciplina delle distanze e del danno.

La decisione

La Corte ha accolto, per quanto di ragione, il primo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha rigettato il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà rivalutare le caratteristiche dell'immobile dei ricorrenti e la distanza rispetto al fabbricato della controparte alla luce delle modifiche normative sopravvenute agli artt. 2-bis e 3 del D.P.R. 380/2001 introdotte dal D.L. 76/2020 e dalla L. 105/2024, nonché della corretta interpretazione dell'art. 6.3/1 delle NTA del PRG del Comune di Grosio; provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    La legittimazione ad agire degli asseriti eredi non era più contestabile, perché la contestazione era intervenuta tardivamente; inoltre l'atto di riassunzione e la documentazione prodotta erano ritenuti idonei a dimostrare la prosecuzione del giudizio nella qualità di eredi.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce come erede deve provare la propria qualità, ma nel caso concreto la prova era da ritenersi raggiunta e, soprattutto, la relativa contestazione era tardiva e quindi inefficace.

  • art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    Nelle zone omogenee A non si applica la distanza assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e antistanti prevista per altre zone; per il centro storico rilevano le distanze intercorrenti tra i volumi degli edifici preesistenti, con esclusione di costruzioni aggiuntive recenti prive di valore storico, artistico o ambientale.

  • art. 2-bis D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    comma 1-ter e comma 1-quater

    Le modifiche sopravvenute hanno inciso sul quadro delle deroghe alle distanze minime per demolizione e ricostruzione, anche nelle zone omogenee A, imponendo di verificare la compatibilità dell'intervento con le nuove regole e con le distanze legittimamente preesistenti.

  • art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La disciplina della ristrutturazione edilizia va coordinata con le nuove disposizioni sugli interventi di demolizione e ricostruzione, anche in zona A, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa sopravvenuta.

  • art. 6.3/1 NTA PRG Comune di Grosio

    La norma comunale non comportava l'automatica applicazione della distanza di dieci metri tra edifici; occorreva prima verificare se, nel caso concreto, fossero rispettate le distanze preesistenti e se ricorresse l'ipotesi di costruzione in aderenza o comunque di distanza dal confine pari a cinque metri.

  • L. 11 settembre 2020, n. 120

    Ha convertito con modificazioni il D.L. 76/2020, introducendo il nuovo assetto dell'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 rilevante per le distanze nelle demolizioni e ricostruzioni.

  • L. 105/2024

    Ha ulteriormente modificato gli artt. 2-bis e 3 del D.P.R. 380/2001, incidendo sulla disciplina delle distanze e imponendo al giudice di rinvio di applicare il quadro normativo sopravvenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato in cassazione solo finché permane la medesima disciplina normativa; se interviene ius superveniens, il vincolo va riesaminato alla luce della nuova legge.
  • In materia di distanze edilizie, la corretta qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, ristrutturazione o demolizione e ricostruzione va compiuta coordinando la normativa statale sopravvenuta con le disposizioni urbanistiche locali applicabili al caso concreto.
  • Nelle zone omogenee A o nei centri storici non opera automaticamente la distanza assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti prevista per altre zone; occorre verificare la disciplina specifica del centro storico e le distanze tra i volumi edificati preesistenti.
  • La disciplina comunale sulle distanze non può essere interpretata in modo da imporre regole più gravose senza considerare le clausole di salvaguardia per l'aderenza, il confine e il mantenimento delle distanze preesistenti nei casi di demolizione e ricostruzione.
  • Chi agisce in riassunzione come erede deve provare la propria qualità, ma la contestazione della legittimazione è soggetta alle preclusioni processuali e, se tardiva, non può essere utilmente valorizzata.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareContratto preliminareImpugnazioniProve
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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