Cassazione Civile, Ordinanza n. 22091/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, titolare di regolare passaporto e permesso di soggiorno, aveva agito davanti al giudice di pace chiedendo la restituzione della differenza tra quanto pagato per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico sulla base di un decreto ministeriale del 2011 e gli importi successivamente rideterminati da decreti del 2016 e 2017, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale. Il giudice di pace aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione e accolto la domanda di rimborso. In appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva contestato il merito, deducendo anche il difetto di legittimazione passiva e l'illegittimità della liquidazione delle spese. Il Tribunale, però, aveva rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando quella del giudice tributario. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il giudice d'appello rilevato d'ufficio la questione di giurisdizione senza previo termine per interloquire; 2) violazione delle norme sulla giurisdizione e sull'indebito oggettivo, sostenendo che la controversia apparteneva al giudice ordinario, e che sulla giurisdizione si era formato giudicato interno perché la statuizione del primo giudice non era stata specificamente impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo che si fosse formato giudicato interno sulla questione di giurisdizione, poiché il giudice di primo grado aveva espressamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario e tale capo non era stato specificamente censurato con l'appello. Di conseguenza il giudice d'appello non poteva rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per l'esame del merito dei motivi di appello e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
previo termine alle parti
il ricorrente lo invocava per sostenere che il giudice d'appello non potesse rilevare d'ufficio la questione senza provocare il contraddittorio; il motivo è stato poi assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di riferimento del motivo di ricorso formulato come violazione di legge.
richiamati per sostenere l'erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione e la preclusione del rilievo officioso in appello.
artt. 2, 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992
richiamati dal ricorrente per affermare che la lite non rientrava nella giurisdizione tributaria.
richiamato per qualificare la domanda come ripetizione di indebito oggettivo davanti al giudice ordinario.
utilizzato dalla Corte per affermare che l'impugnazione parziale determina acquiescenza al capo non censurato e formazione del giudicato interno.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale in Cassazione.
richiamato nell'appello per contestare la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado si è pronunciato espressamente sulla giurisdizione e quella statuizione non è specificamente impugnata, si forma giudicato interno sulla questione, con conseguente preclusione per il giudice d'appello di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione.
- L'impugnazione parziale di una sentenza comporta acquiescenza ai capi non censurati ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.; il capo non impugnato non può essere rimesso in discussione officiosamente nei gradi successivi.
- Quando la cassazione accerta che il giudice d'appello ha erroneamente declinato la giurisdizione nonostante il giudicato interno sulla relativa attribuzione, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito affinché esamini le sole questioni di merito devolute in appello.
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