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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37729/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una ditta appaltatrice nei confronti del committente per il pagamento di opere edili. Il committente contestava la pretesa creditoria deducendo la presenza di vizi e difetti delle opere eseguite e l'esorbitanza del prezzo richiesto. In primo grado l'opposizione veniva accolta; la corte d'appello confermava la decisione, ritenendo: non fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, perché la denuncia dei vizi risultava tempestiva sulla base della documentazione prodotta e delle contestazioni del direttore dei lavori; non assolto l'onere dell'appaltatore di provare l'esecuzione delle opere per l'importo richiesto, in mancanza di contabilità finale approvata e con prove testimoniali ritenute indeterminate; confermati i vizi accertati dal consulente tecnico; inammissibile la domanda risarcitoria per il preteso rifiuto del committente di ricevere la prestazione e il fermo del cantiere. Con il ricorso per cassazione la ditta appaltatrice deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1667 e 2697 c.c. e dell'art. 111 Cost., nonché vizi motivazionali, contestando la ritenuta tempestività della denuncia dei vizi e l'apprezzamento del giudice sul dato temporale della conclusione dei lavori; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 1657 c.c., dell'art. 111 Cost. e vizi motivazionali, sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente valorizzato una verifica contabile eseguita su incarico del committente e indebitamente ritenuto insufficienti i conteggi dell'appaltatrice, oltre a respingere la richiesta di ctu.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la valutazione sulla tempestività della denuncia dei vizi, mediante contestazione effettuata dal direttore dei lavori in nome e per conto del committente, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità; analogamente, la ricostruzione della data di conclusione dei lavori e la valutazione del materiale documentale non presentano vizi deducibili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la distribuzione dell'onere della prova operata dal giudice di merito in tema di quantificazione del corrispettivo e ha escluso che l'utilizzo del documento di verifica della contabilità integrasse violazione dell'art. 1657 c.c., che consente al giudice di determinare il prezzo in difetto di indicazione delle parti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    termine di sessanta giorni

    La denuncia dei vizi è stata ritenuta tempestiva alla luce della documentazione e della contestazione effettuata dal direttore dei lavori, considerato in rapporto sostanziale di rappresentanza con il committente.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretta la ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla prova dell'esecuzione delle opere e della quantificazione del credito dell'appaltatore.

  • art. 111 Cost.

    Le doglianze formulate come violazione dei principi del giusto processo sono state ritenute inidonee a sovvertire valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.

  • art. 1657 c.c.

    In difetto di indicazione del corrispettivo da parte delle parti, il giudice può determinarne la misura sulla base degli elementi acquisiti; l'utilizzo di una verifica contabile non integra violazione della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro invocato per censurare la violazione di norme sostanziali, ma le doglianze sono state ritenute infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le censure motivate come omesso esame o vizio motivazionale sono state disattese perché miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di appalto, la tempestività della denuncia dei vizi e difetti dell'opera può essere accertata dal giudice di merito sulla base della documentazione complessiva e delle comunicazioni provenienti dal direttore dei lavori, quando questi operi in rapporto sostanziale di rappresentanza con il committente.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla data di conclusione dei lavori, sulla lettura della documentazione tecnica e sulla credibilità/decisività delle prove testimoniali non sono normalmente sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale realmente deducibile.
  • Quando il corrispettivo dell'appalto non sia adeguatamente determinato o documentato, il giudice può procedere alla sua quantificazione sulla base degli elementi acquisiti agli atti; la parte che ne invoca un importo maggiore deve fornire prova sufficiente dell'esecuzione delle opere e della relativa entità.
  • La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può sostituire l'onere probatorio della parte e può essere respinta se formulata in modo esplorativo o priva di indicazioni specifiche utili all'accertamento.
  • La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la sua veste, miri in realtà a ottenere una diversa rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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