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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24839/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

La lite nasce dalla sottoscrizione, presso il domicilio degli investitori e tramite promotore finanziario, di contratti di gestione individuale di portafogli denominati "Linea di gestione Condor 222". Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dei contratti per violazione dell’art. 30 TUF, ritenendo l’informativa sul diritto di recesso/jus poenitendi non adeguatamente evidenziata nel testo contrattuale. In appello la banca aveva ottenuto riforma integrale: la Corte territoriale aveva escluso che l’art. 30 TUF imponesse una particolare forma grafica o una specifica approvazione della clausola, e aveva respinto anche le ulteriori domande degli investitori su nullità, inadempimento degli obblighi informativi, violazione del benchmark, commissioni indebite ed eccessiva movimentazione della gestione, rilevando soprattutto genericità delle allegazioni e mancanza di prova del nesso causale e del danno. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con otto motivi, anzitutto la violazione degli artt. 30 e 21 TUF per avere la Corte d’appello ritenuto sufficiente un semplice richiamo al diritto di recesso inserito nel contratto senza chiara evidenza grafica e senza specifica approvazione. Hanno poi censurato il mancato rilievo della dedotta modifica unilaterale della linea di gestione e, più in generale, la mancata considerazione dell’inadempimento della banca agli obblighi contrattuali e regolamentari relativi alla gestione del portafoglio, al benchmark e alle perdite subite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo che l’art. 30, commi 6 e 7, TUF richieda soltanto l’indicazione del diritto di recesso/jus poenitendi e non anche una specifica evidenziazione grafica o una forma redazionale particolare, né una distinta sottoscrizione della clausola, mancando una previsione espressa in tal senso. Ha invece accolto il quarto e l’ottavo motivo, reputando decisiva e trascurata la circostanza, allegata come pacifica, della modifica unilaterale della linea di gestione contrattualizzata, nonché la correlata questione del benchmark quale parametro dell’attività del gestore. Per effetto dell’accoglimento di tali censure, i restanti motivi sono stati assorbiti. Il dispositivo finale, nel testo fornito, risulta tronco dopo "P.Q.M. accoglie i", ma dalla motivazione emerge chiaramente l’accoglimento parziale del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame delle questioni accolte.

Norme richiamate

  • art. 30, commi 6 e 7, TUF

    "indicazione" dello jus poenitendi

    l’intermediario deve indicare al cliente il diritto di recesso nei contratti fuori sede; non è richiesto, a pena di nullità, un obbligo di evidenziazione grafica o una particolare forma redazionale se non espressamente prevista.

  • art. 21, comma 1, lett. a), b), c) e d), TUF

    richiamato dai ricorrenti come fondamento di un dovere di chiarezza e trasparenza dell’informazione finanziaria; la Corte ha tuttavia escluso che da tale norma si possa ricavare un autonomo obbligo formale di evidenza grafica della clausola di recesso.

  • art. 14 preleggi

    richiamato per escludere interpretazioni analogiche o estensive di norme eccezionali che introducano obblighi formali non espressamente previsti dal legislatore.

  • art. 5 d.lgs. n. 50/1992

    menzionato come esempio di disposizione che prevedeva espressamente l’evidenziazione grafica del diritto di recesso nei contratti fuori sede; utilizzato per argomentare che, quando il legislatore vuole imporre una forma, lo fa in modo esplicito.

  • art. 3, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 50/1992

    richiamato per evidenziare che la disciplina sui contratti fuori dai locali commerciali non si applicava ai contratti relativi a valori mobiliari.

  • art. 27, comma 3, Reg. Consob n. 11552/1998

    citato come precedente regolamentare che imponeva espressamente un’indicazione graficamente evidenziata in specifiche ipotesi, a conferma che l’obbligo di forma va previsto in modo espresso.

  • art. 24 TUF

    richiamato nei motivi degli intimati in appello e nel quinto motivo di ricorso, in relazione alla disciplina della prestazione di servizi di investimento e agli obblighi informativi/regolamentari dell’intermediario.

  • art. 37 Reg. Consob

    richiamato nei motivi dei ricorrenti in relazione alla disciplina della gestione di portafogli e agli obblighi dell’intermediario.

  • art. 38 Reg. Consob

    richiamato nei motivi dei ricorrenti in relazione agli obblighi informativi e di comportamento nella gestione patrimoniale.

  • art. 41 Reg. Consob

    richiamato nei motivi dei ricorrenti in relazione alla gestione individuale di portafogli.

  • art. 42 Reg. Consob

    richiamato per il benchmark quale parametro di riferimento dell’attività del gestore.

  • art. 43 Reg. Consob

    richiamato dai ricorrenti in tema di gestione patrimoniale e doveri dell’intermediario.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi quarto, sesto e settimo; la Corte ha valorizzato il fatto pacifico e non contestato relativo alla modifica unilaterale della linea di gestione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norme sul sindacato di legittimità invocate per i vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    richiamato per qualificare la diligenza professionale dovuta dal gestore di portafogli.

Massime di principio

  • Nei contratti di investimento conclusi fuori sede, l’obbligo legale di informare il cliente sul diritto di recesso è soddisfatto dall’indicazione del diritto stesso; non può essere introdotto, in via interpretativa, un requisito di particolare evidenza grafica o di autonoma sottoscrizione se la norma non lo prevede espressamente.
  • Le norme che prevedono eccezionalmente oneri formali o di evidenziazione redazionale non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente disciplinati dal legislatore.
  • La specifica approvazione separata ex artt. 1341 e 1342 c.c. rileva per clausole vessatorie predisposte a favore del contraente forte; non si applica automaticamente a una clausola di recesso prevista in favore del cliente.
  • Nella gestione individuale di portafogli, il benchmark contrattualmente fissato costituisce un parametro di riferimento rilevante per valutare la razionalità e l’adeguatezza dell’operato del gestore e per verificare l’eventuale inadempimento ai relativi obblighi di condotta.
  • Quando un fatto decisivo risulta pacifico o non contestato tra le parti, la sua mancata considerazione da parte del giudice di merito può integrare vizio rilevante in cassazione se tale fatto è idoneo a incidere sull’esito della controversia.
  • Nei giudizi di responsabilità dell’intermediario per gestione patrimoniale, il cliente deve allegare e provare in modo specifico gli inadempimenti contestati, la loro incidenza sul rapporto concreto e il nesso causale con le perdite lamentate.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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