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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39841/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza del GIP di Larino che, in giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di abbandono incontrollato di rifiuti su area demaniale in concessione (artt. 192, comma 1 e 256, comma 1, d.lgs. 152/2006). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova (tra cui errata indicazione dell'autorità che redasse la relazione, bonifica parziale dell'area, presenza di natanti precedenti alla concessione e accessibilità dell'area), contestava il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), la mancata declaratoria di estinzione del reato per adempiamento alle prescrizioni ai sensi dell'art. 318-bis d.lgs. 152/2006, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi che si risolvevano in una rivalutazione dei fatti (travisamento della prova) non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il motivo relativo all'esclusione della non punibilità per particolare tenuità, avendo il giudice di merito motivato adeguatamente la gravità in relazione a quantità e tipologia dei rifiuti; ha confermato che l'errata indicazione formale dell'organo che redasse la relazione era errore materiale non incidente sulla condotta accertata; la bonifica parziale non estingueva il reato ai sensi degli artt. 318-bis e ss.; il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato in assenza di elementi positivi; il motivo sulla determinazione della pena è stato dichiarato inammissibile per genericità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 192, comma 1

    Norma che sanziona l'abbandono incontrollato di rifiuti; la Corte ha ritenuto sussistente la condotta inizialmente accertata indipendentemente dalla successiva bonifica parziale

  • d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1

    Disposizione che incrimina illeciti in materia di gestione rifiuti; applicata congiuntamente all'art. 192 per la qualificazione del reato contestato

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che ha indicato l'assenza del presupposto richiesto, valutando negativamente quantità e tipologia dei rifiuti

  • d.lgs. 152/2006, art. 318-bis

    Norma che disciplina l'estinzione del reato per rimozione/bonifica conformemente a prescrizioni; la Corte ha affermato che il parziale adempimento alle prescrizioni non determina automaticamente l'estinzione del reato

  • codice penale, art. 62-bis

    Riferimento alla riforma che ha inciso sui criteri per le attenuanti generiche: non è più sufficiente lo stato di incensuratezza; il giudice può negare la diminuente in mancanza di elementi positivi

  • decreto legge 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020)

    Predisposizione procedurale che ha consentito lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio senza intervento delle parti

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Limite alla revisione del "travisamento del fatto" in Cassazione: non è ammessa la rivalutazione delle prove e dei fatti in questa sede

  • codice di procedura penale, art. 581, lett. d)

    Prescrive che il ricorso indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dei motivi; la mancata specificazione rende il motivo inammissibile

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Stabilisce le conseguenze di inammissibilità per violazioni formali del ricorso, applicata per il motivo generico sulla determinazione della pena

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: i motivi che chiedono la riconsiderazione dei fatti sono inammissibili se non indicano vizi logici o di motivazione specifici
  • Errori materiali nella indicazione dell'organo che ha redatto un atto processuale, se non incidono sull'accertamento della condotta, non inficiano la responsabilità contestata
  • La bonifica parziale o successiva non estingue automaticamente un reato ambientale: per l'estinzione ai sensi degli artt. 318-bis e ss. devono ricorrere i presupposti e l'adempimento completo delle prescrizioni
  • Per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) il giudice deve motivare l'assenza anche di uno solo dei presupposti; la valutazione sulla gravità, quantità e tipologia del fatto è decisiva
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice indica l'assenza di elementi positivi, soprattutto dopo la riforma dell'art. 62-bis
  • Motivazioni generiche o prive di concretezza sui parametri della pena rendono i motivi inammissibili per violazione delle prescrizioni formali del ricorso

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