Cassazione Penale, Sentenza n. 40501/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 19/01/2022 del Tribunale di Firenze che lo ha dichiarato colpevole degli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 (trasporto abusivo di rifiuti speciali non pericolosi - scarti tessili) e lo ha condannato a 3.000,00 euro di ammenda. Motivi di appello: (1) difetto della prova della sua responsabilità (al più una connivenza rispetto al materiale autore della condotta); (2) difetto di prova sulla sussistenza del fatto (non avrebbe materialmente smaltito i rifiuti); (3) mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione del Tribunale non presenti una manifesta illogicità né un travisamento delle prove tale da consentire la rilettura del merito in sede di legittimità. Dalla sentenza impugnata emergeva che il ricorrente era stato sorpreso con il proprio furgone, che trasportava undici sacchi di rifiuti speciali non pericolosi, uno dei quali era stato effettivamente visto scaricato in un cassonetto da un testimone; la condanna si è fondata sulla presenza a bordo del mezzo di proprietà del ricorrente e sulle modalità del trasporto. Il Tribunale aveva inoltre negato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per le modalità della condotta, la probabilità di reiterazione, l'astuzia nella modalità di smaltimento, la pluralità di sacchi e il collegamento con attività professionale esercitata per conto di altri; tale valutazione non è sindacabile in Cassazione salvo macroscopici vizi di motivazione non riscontrati. Per l'inammissibilità è stata inoltre disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Usato per configurare la partecipazione (concorso) nel reato contestato; posto a fondamento della responsabilità concorrente dell'imputato rispetto al fatto criminoso
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
Norma che incrimina il trasporto abusivo di rifiuti; applicata al trasporto, senza iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di undici sacchi di rifiuti speciali non pericolosi
Causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto; il Tribunale ha negato la sua applicazione valutando le modalità, la possibile reiterazione, l'astuzia e il collegamento con attività professionale, e tale valutazione non è stata ritenuta censurabile in Cassazione
Richiamato per l'inappellabilità della sentenza di merito e per la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limita l'indagine della Corte di Cassazione ai vizi di legittimità previsti; in particolare impone che il sindacato non può consistere in una rivalutazione del merito ma valuta la motivazione nel testo del provvedimento impugnato (es.: lettera e) sul vizio di motivazione)
Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità imputabile, anche parzialmente, a colpa del ricorrente; applicata per la condanna al versamento di € 3.000,00
Massime di principio
- La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato: non può rivedere i fatti e le prove di merito salvo che non emerga un travisamento delle prove o una manifesta illogicità della motivazione rilevabile dal solo testo della sentenza impugnata.
- Per ottenere l'esame dell'istruttoria probatoria in Cassazione il ricorrente deve dedurre il travisamento delle prove e allegare (o trascrivere) gli atti processuali decisivi; altrimenti la Corte si limita a valutare la logicità e completezza della motivazione del giudice di merito.
- L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) non è automaticamente applicabile: il giudice valuta modalità della condotta, probabilità di reiterazione, astuzia, pluralità degli atti e collegamenti con attività professionale; condotte organizzate, ripetute o 'astute' tipicamente escludono la causa di non punibilità.
- Nelle fattispecie ambientali (trasporto di rifiuti) la responsabilità può essere desunta dalla presenza sul veicolo, dalla proprietà del mezzo e dalla pluralità di sacchi destinati allo smaltimento, anche se non vi è prova che l'imputato abbia materialmente dato il sacco nel cassonetto.
- Se la sentenza di merito è inappellabile ai sensi di norme speciali, il rimedio è la trasmissione alla Cassazione; tuttavia ciò non amplia i poteri di revisione di questa ultima che resta vincolata ai vizi di legittimità.
- Per evitare l'inammissibilità, in caso di ricorso in Cassazione è preferibile concentrare le censure su errori di diritto, vizio manifesto di motivazione o travisamento delle prove (con documentazione allegata), piuttosto che su una distinta rivalutazione del merito.
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