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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33155/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell’ente previdenziale nei confronti di un ingegnere libero professionista, iscritto all’albo ma non alla cassa di categoria, per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all’attività svolta negli anni 2008-2017. La Corte d’appello aveva dichiarato prescritti i contributi relativi al 2008, ritenendo tardiva la richiesta dell’INPS perché il termine di pagamento sarebbe scaduto il 16.6.2009 e l’avviso era stato ricevuto il 27.6.2014. L’INPS ha impugnato deducendo violazione della disciplina sulla Gestione separata, della normativa che consente il differimento dei termini di versamento con d.P.C.M. e dell’art. 2935 c.c., sostenendo che il termine di pagamento per il 2008 fosse stato prorogato al 6.7.2009 e che, quindi, la notifica del 27.6.2014 fosse idonea a interrompere la prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’INPS. Ha affermato che il differimento del termine di pagamento disposto dal d.P.C.M. 10.6.2010 si applicava a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non solo a quelli concretamente assoggettati a tali studi, e che la prescrizione dei contributi della Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento prorogato. Poiché la Corte territoriale aveva fatto decorrere il termine dal 16.6.2009 invece che dal 6.7.2009, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26

    individua il presupposto dell’obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti indicati dalla norma.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1

    ha differito il termine di versamento dei contributi al 6 luglio 2009 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5

    costituisce il fondamento normativo del potere di modificare con d.P.C.M. i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi.

  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4

    richiamato nel coordinamento con il d.P.C.M. per individuare il termine di scadenza prorogato senza maggiorazioni.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    norma del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Quando un d.P.C.M. interviene, in base alla delega contenuta nel d.lgs. n. 241 del 1997, a differire i termini di versamento, la nuova scadenza rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione.
  • Il differimento dei termini disposto per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore si applica a tutti i soggetti che svolgono quelle attività, non solo a quelli che in concreto sono tassati secondo gli studi di settore.
  • Se il giudice di merito individua erroneamente la scadenza del pagamento dei contributi, ne deriva un errore di diritto sulla decorrenza della prescrizione che giustifica la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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