Sentenza del 13/09/2023 n. 26468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'agente della riscossione avverso la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso della società contro una cartella di pagamento (IRAP e IVA anno 2001). L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 170 c.p.c. e delle norme del D.Lgs. n. 546/1992 (artt. 11, 12, 16, 38, 51) ritenendo che la notificazione della sentenza, eseguita direttamente presso la sede dell'Agenzia (16/02/2018) e non al procuratore domiciliatario, non dovesse far decorrere il termine breve per proporre l'appello e quindi che l'appello notificato il 24/07/2018 non fosse tardivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello è regolata dagli artt. 16 e 17 e dall'art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992 (richiamati dall'art. 38) e non dalle regole ordinarie del codice di procedura civile sull'intermediazione del procuratore. Ne consegue che la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'Agenzia, a mani dell'impiegato addetto, è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per l'appello, anche se era stato eletto domicilio presso il procuratore. Perciò la CTR ha correttamente dichiarato l'appello tardivo e la Cassazione ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38
Regola la notificazione della sentenza nel processo tributario e rinvia alle disposizioni sugli artt. 16 e 17 del medesimo decreto; è la norma di riferimento per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16
Stabilisce le forme di notificazione nel processo tributario, comprese le forme 'dirette' (spedizione raccomandata senza busta con avviso di ricevimento; consegna all'impiegato addetto con ricevuta) che sono idonee a far decorrere i termini.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17
"sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio..."
Regola il luogo della notificazione nel processo tributario; la clausola di salvezza della 'consegna a mani proprie' rende valida la notifica anche se la consegna avviene direttamente presso la sede della parte (anche quando è stato eletto domicilio presso un procuratore), e tale consegna è idonea a far decorrere il termine breve.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51
Fissa il termine breve (60 giorni) per proporre l'appello avverso la sentenza di primo grado nel processo tributario; la decorrenza di tale termine è collegata alla notificazione della sentenza regolata dall'art. 38.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
"Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto"
Limita l'applicazione delle norme ordinarie (codice di procedura civile) al solo giudizio di cassazione sulle sentenze tributarie; ribadisce la specialità del rito tributario nei gradi di merito.
Codice di procedura civile, art. 170
Norma ordinaria che dispone che le notificazioni alla parte costituita si effettuano nei confronti del procuratore; la Corte ha ritenuto che questa regola non prevalga sul regime speciale del processo tributario per le notificazioni delle sentenze.
Codice di procedura civile, art. 285
Norma relativa alla notificazione della sentenza nel procedimento ordinario; invocata dall'Agenzia ma ritenuta non applicabile in via prevalente nel rito tributario per la notificazione della sentenza di primo grado.
Art. 125 c.p.c. (come modificato), comma 1
"il difensore indica il proprio codice fiscale"
Citato in relazione a profili formali delle procure; la Corte ha ritenuto che l'omissione del codice fiscale del difensore non comporti la nullità del ricorso.
L. n. 413 del 1991, art. 30, comma 1, lett. g
Relativa alla delega per la riforma del contenzioso tributario: indica come criterio direttivo l'adeguamento alle norme del processo civile e l'estensione dell'uso del servizio postale per le notificazioni; motiva l'impianto normativo del D.Lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello è disciplinata in via prevalente dagli artt. 16, 17 e 38 del D.Lgs. n. 546/1992 e non dalle regole ordinarie del codice di procedura civile sull'intermediazione del procuratore.
- La 'consegna a mani proprie' eseguita dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'ente (anche tramite consegna all'impiegato addetto che rilascia ricevuta) è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, anche se la parte aveva eletto domicilio presso un procuratore.
- La notifica è viziabile solo nelle ipotesi di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali di notifica; difformità formali possono dar luogo a nullità sanabile con costituzione o rinnovazione della notificazione, ma non sempre impediscono la decorrenza del termine.
- Per le pubbliche amministrazioni e le agenzie fiscali (diverse dalle società di capitali) la struttura organizzativa giustifica la validità della notifica fatta all'ufficio e all'impiegato addetto: non è necessario limitare la validità della consegna al solo legale rappresentante.
- Prassi consigliata per chi notifica o riceve: conservare sempre prova formale della modalità di notifica (AR per raccomandata, ricevuta dell'impiegato addetto, relata ufficiale giudiziario), e, se si vuole essere certi dell'inizio del termine, notificare sia alla sede che al domiciliatario/procuratore.
- Se si intende contestare la notificazione di una sentenza, occorre dimostrare la mancanza degli elementi essenziali della notificazione (es. inesistenza materiale dell'atto) e, se possibile, chiedere la rinnovazione della notificazione o costituirsi tempestivamente per sanare la nullità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 set 2023Sentenza del 13/09/2023 n. 115 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
- Sentenza · 13 set 2023Sentenza del 13/09/2023 n. 524 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 13 set 2023Sentenza del 13/09/2023 n. 2314 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 13 set 2023Sentenza del 13/09/2023 n. 26416 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 set 2023Sentenza del 13/09/2023 n. 26428 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 set 2023Sentenza del 13/09/2023 n. 26439 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →