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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13568/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di avvisi di liquidazione per maggiore TARSU relativi agli anni 2007-2011, notificati da un comune e impugnati dal contribuente originariamente per difetto di motivazione. In appello, il contribuente ha introdotto una diversa censura, sostenendo che la maggiore imposta fosse stata determinata senza applicare la depurazione del 20% della superficie prevista dall'art. 14, comma 9, del d.l. 201/2011. La Commissione tributaria regionale ha accolto tale nuova eccezione e ha rigettato l'eccezione del comune di inammissibilità ex art. 57 d.lgs. 546/1992. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo anzitutto la violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR esaminato e accolto una eccezione nuova in appello; gli altri motivi censuravano, rispettivamente, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per il rigetto dell'eccezione di novità, la violazione degli artt. 70 e 73 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 14, comma 9, d.l. 201/2011 per l'applicazione ritenuta di quest'ultima norma, e la violazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 113 c.p.c. per la stessa ragione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. Ha affermato che nel processo tributario di impugnazione il thema decidendum resta delimitato dai motivi dedotti con il ricorso introduttivo in relazione al contenuto dell'atto impositivo, e che l'art. 57 d.lgs. 546/1992 vieta in appello l'introduzione di eccezioni nuove, cioè collegate a un nuovo tema di indagine. Poiché il contribuente in primo grado aveva contestato solo il difetto di motivazione degli avvisi, mentre in appello aveva sollevato una diversa questione concernente la corretta determinazione della base imponibile ai sensi dell'art. 14, comma 9, d.l. 201/2011, la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile tale nuova eccezione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, perché esamini le altre eccezioni del contribuente e provveda anche sulle spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario di appello non sono ammesse eccezioni nuove rispetto a quelle dedotte nel ricorso introduttivo; è vietata l'estensione dell'oggetto del giudizio a un nuovo tema di indagine.

  • art. 14, comma 9, d.l. 201/2011

    "senza aver fatto l'obbligata depurazione [dalla superficie dell'immobile oggetto di tassazione] del 20% ex art.14, comma 9, d.l. 201/2011"

    La norma è richiamata come parametro della nuova eccezione del contribuente sulla determinazione della superficie assoggettabile al tributo; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua applicabilità, ritenendo assorbente il profilo processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio dedotto in cassazione per la violazione processuale relativa all'ammissione di una eccezione nuova in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione al rigetto dell'eccezione di novità.

  • artt. 70 e 73 d.lgs. 507/1993

    Richiamati nei motivi assorbiti per contestare la corretta disciplina sostanziale della TARSU; la Corte non entra nel merito.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nei motivi assorbiti in relazione all'applicazione delle norme del processo civile al processo tributario.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti come parametro del giudizio secondo diritto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di impugnazione, il giudizio di appello non può introdurre un tema di indagine diverso da quello delineato dai motivi del ricorso introduttivo e dal contenuto dell'atto impugnato.
  • Ai fini dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sono nuove e quindi inammissibili le eccezioni che si fondano su un diverso fatto costitutivo o su una diversa questione giuridica rispetto a quelle dedotte in primo grado.
  • Se il contribuente in primo grado contesta solo il difetto di motivazione dell'atto impositivo, non può in appello dedurre per la prima volta un vizio di determinazione della pretesa fondato su una disciplina sostanziale diversa.
  • Quando un motivo di ricorso per cassazione investe correttamente la violazione del divieto di eccezioni nuove in appello nel processo tributario, tale motivo è assorbente e rende superflua l'esame delle ulteriori censure.
  • La violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 integra un vizio processuale denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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