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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25621/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento di rettifica catastale relativo a un DOCFA presentato il 21 agosto 2012 dalla società per immobili ubicati nel porto di Genova — capannoni, spogliatoi e servizi destinati al deposito temporaneo e alla custodia di merci provenienti dall’estero e sdoganate nel porto — con richiesta di classificazione in categoria E/1. L’amministrazione aveva ricondotto i beni alla categoria D/8. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 1434/2019 depositata il 4 dicembre 2019, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnazione dell’amministrazione e confermato E/1, considerando decisivi il collegamento delle aree con il traffico marittimo e le operazioni portuali e l’asserita inidoneità dell’area a produrre autonomamente reddito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, entrambi per violazione di legge. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, dell’art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 e dell’art. 1 della legge n. 212/2012: la CTR avrebbe applicato retroattivamente la disciplina introdotta nel 2017, efficace dal 1° gennaio 2020, che consente la classificazione E/1 per determinate aree portuali e depositi funzionali alle operazioni portuali; secondo l’amministrazione, per il regime previgente i beni dovevano essere classificati diversamente se destinati ad attività commerciale o industriale con autonomia funzionale e reddituale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 40, della legge n. 296/2006, dell’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939 e dell’art. 40 del d.P.R. n. 1142/1949, contestando che i beni fossero privi di autonomia reddituale e sostenendo che la loro destinazione commerciale e strumentale al trasporto imponesse la categoria D/8. La società aveva eccepito l’improcedibilità per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, la novità del primo motivo e la formazione di un giudicato interno sull’accertamento di fatto relativo alla redditività; tali eccezioni sono state respinte.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società. La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio non determina improcedibilità quando l’esame del fascicolo non è necessario per decidere le questioni; nella specie la questione era di diritto e poteva essere risolta sulla base delle deduzioni delle parti. Ha escluso anche la novità del primo motivo, poiché la censura non richiedeva un accertamento fattuale preliminare e investiva la corretta applicazione della disciplina; ha inoltre rilevato che le doglianze contestavano la sussunzione giuridica dei fatti, non la loro ricostruzione, sicché non sussisteva il dedotto giudicato interno. Nel merito, ha accolto congiuntamente i due motivi: per la classificazione catastale delle aree portuali non è decisiva la localizzazione nell’area portuale né il carattere di pubblico interesse dell’attività, ma la destinazione funzionale e produttiva del bene e la sua idoneità a essere impiegato in attività svolte secondo parametri economico-imprenditoriali. La presenza di autonomia funzionale e reddituale connessa a un uso commerciale o industriale è incompatibile con la categoria E. La disciplina introdotta dall’art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017, efficace dal 1° gennaio 2020, non si applica retroattivamente alla fattispecie. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

    La classificazione in categoria E è incompatibile con la destinazione commerciale o industriale dell’immobile quando questo presenti autonomia funzionale e reddituale. Per i beni portuali occorre quindi valutare la funzione e l’attività cui sono destinati, non la sola collocazione nell’area portuale.

  • art. 1, comma 578, l. n. 205/2017

    Si tratta, infatti, di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, con decorrenza dall' 1 gennaio 2020;

    La disposizione che prevede la classificazione E/1 di banchine, aree portuali scoperte e depositi strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali opera dal 1° gennaio 2020 e non modifica retroattivamente il regime applicabile alle annualità precedenti.

  • art. 1, comma 579, l. n. 205/2017

    così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (art. 1, comma 579, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205)

    Le procedure di aggiornamento e revisione della rendita previste dalla disciplina sopravvenuta producono effetti dal 1° gennaio 2020, coerentemente con la natura non retroattiva della nuova disciplina.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori;

    La categoria D comprende immobili speciali con destinazione commerciale o industriale e capacità reddituale, la cui destinazione non può essere mutata senza radicali trasformazioni; la classificazione deve essere verificata in relazione alle caratteristiche oggettive del bene.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    In altri termini, la denuncia consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) senza rimettere in discussione la natura delle aree accatastate, ma solo l’erronea sussunzione del fatto nella normativa sopravvenuta

    È configurabile una censura di violazione di legge quando il ricorrente, senza contestare la ricostruzione dei fatti, denuncia l’erronea riconduzione del fatto materiale alla fattispecie normativa applicabile.

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale di immobili situati in area portuale, la mera localizzazione e la connessione con un servizio di pubblico interesse non sono decisive: occorre considerare la destinazione funzionale e produttiva del bene e verificare se sia impiegato in un’attività svolta secondo parametri economico-imprenditoriali.
  • La classificazione in categoria E è incompatibile con la destinazione commerciale o industriale quando l’immobile presenti autonomia funzionale e reddituale; la rilevanza pubblica dell’attività non esclude che essa sia esercitata con modalità economiche e remunerative proprie dell’impresa.
  • La disciplina introdotta dall’art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 per la classificazione catastale di determinate aree portuali decorre dal 1° gennaio 2020 e non si applica retroattivamente alle annualità anteriori.
  • La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice di merito non comporta improcedibilità del ricorso per cassazione quando l’esame del fascicolo non è necessario per decidere le questioni prospettate.
  • Quando una questione di diritto è dedotta in cassazione senza necessità di un preliminare accertamento fattuale e il motivo censura la sussunzione giuridica dei fatti accertati, la censura non è inammissibile per novità per il solo fatto che la sentenza impugnata non abbia espressamente trattato quella specifica questione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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