Cassazione Penale, Ordinanza n. 19510/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna del Tribunale di Avellino alla pena di mesi cinque di arresto per il reato di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs. 152/2006. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza di legittimo impedimento, ritenuta tardiva, in relazione agli artt. 420-ter e 178 c.p.p.; 2) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ai sensi degli artt. 521, 522 e 125 c.p.p., sostenendo che la decisione di merito avrebbe operato una diversa qualificazione del fatto; 3) diniego delle circostanze attenuanti generiche e censura sulla dosimetria della pena. Con memoria successiva uno dei ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito e diretti a una rivalutazione fattuale. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dalla mancanza di elementi positivi e che, nel caso concreto, il giudice aveva valorizzato l'assenza di iniziative in ordine alla bonifica nonostante il lungo tempo trascorso. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze sul legittimo impedimento e sulla correlazione tra accusa e sentenza replicavano censure già formulate in appello e miravano a una lettura alternativa dei fatti, mentre la censura su attenuanti generiche e pena non superava la motivazione di merito, basata sulla condotta omissiva e sulla mancata iniziativa nella bonifica. È stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
invocato in relazione al dedotto legittimo impedimento dell'imputato
richiamato come norma processuale asseritamente violata per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento
richiamato per la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
richiamato per la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
richiamato con riferimento al vizio di motivazione della sentenza
richiamato per il diniego delle circostanze attenuanti generiche
base normativa per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
richiamato per evidenziare la riforma dell'art. 62-bis c.p. che esclude la sufficienza del solo stato di incensuratezza
Corte cost. n. 186/2000
richiamata in tema di onere economico conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che riproduce censure già sottoposte al giudice di appello e mira a una rivalutazione del merito, specie quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione puntuale, coerente ed esaustiva.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando il fatto storico contestato resta immutato e il giudice procede soltanto a una diversa e corretta qualificazione giuridica dello stesso.
- L'istanza di legittimo impedimento deve essere proposta tempestivamente; se il giudice di merito ne evidenzia la tardività con motivazione logica e non manifestamente illogica, la censura di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di fatto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica elementi negativi o l'assenza di profili positivi rilevanti; non è necessario valorizzare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente la considerazione di quelli ritenuti decisivi.
- Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia escludibile per colpa del ricorrente.
- rami
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