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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10390/2021 del 20/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva escluso l'obbligo di iscrizione dell'avv. Bilanzone alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori ai minimi previsti per l'obbligatorietà della Cassa Forense. L'Istituto deduceva che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto decisivo il fatto che nel 2009 il reddito fosse inferiore a euro 5.000,00, senza considerare altre circostanze processuali (in particolare la titolarità di partita IVA e la mancata classificazione del reddito tra i redditi diversi), e lamentava violazioni di varie norme in materia di obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata si fonda sull'esercizio abituale della professione e che la soglia di euro 5.000,00 riguarda l'assoggettamento delle prestazioni occasionali. Ha precisato che il requisito dell'abitualità è un accertamento di fatto che può avvalersi di presunzioni (iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali, organizzazione materiale), ma che tali presunzioni non sono iuris et de iure vincolanti: la percezione di un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 può legittimamente costituire un indizio che l'attività sia stata occasionale. Inoltre la Corte ha rilevato che l'INPS non aveva dimostrato nei gradi di merito l'esistenza e la rilevanza della partita IVA o di altri elementi, rendendo la censura inammissibile in parte. Condanna dell'INPS alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 900,00 oltre accessori) e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge n. 335/1995 art. 2, comma 26

    obbligatorietà dell'iscrizione per i soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo

    La norma collega l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata all'esercizio abituale della professione; l'accertamento dell'abitualità è di natura fattuale

  • Decreto-legge n. 269/2003, art. 44 (conv. L. n. 326/2003), comma 2

    dal 10 gennaio 2004 l'obbligo si estende anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo qualora il reddito annuo sia superiore a euro 5.000

    La soglia di euro 5.000,00 identifica quando l'attività occasionale comporta obbligo di iscrizione; sotto tale soglia la circostanza può valere come indizio di occasionalità ma non è decisiva se l'attività è abituale

  • Decreto-legge n. 98/2011, art. 18, comma 12 (conv. L. n. 111/2011)

    interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995

    Conferma che l'obbligo riguarda chi percepisce redditi derivanti dall'esercizio abituale di attività per le quali è prevista iscrizione ad albo o elenco, integrando l'interpretazione normativa richiamata

  • Decreto legislativo n. 276/2003, art. 61, comma 3 e art. 69-bis, comma 3

    escludono alcune professioni intellettuali dal campo di applicazione di talune presunzioni di continuità

    Tali disposizioni operano discipline di favore nei rapporti tra parti e con l'Erario ma non impongono una presunzione legale di abitualità ai fini previdenziali; non trasformano le presunzioni in prove iuris et de iure

  • Giurisprudenza di riferimento: Cass. S.U. n. 3240/2010

    Principio consolidato che l'obbligo iscrizionale alla Gestione separata colpisce chi esercita abitualmente la professione e, oltre la soglia prevista, anche l'attività occasionale

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio 'abituale' della professione: è un accertamento di fatto e va valutato caso per caso
  • La soglia di euro 5.000,00 annui riguarda l'assoggettamento delle attività occasionali: se il reddito occasionale supera la soglia scatta l'obbligo, se è inferiore la circostanza costituisce un indizio di occasionalità ma non prova definitiva
  • Elementi quali iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali e organizzazione materiale sono presunzioni utili per valutare l'abitualità, ma non sono conclusivi in via automatica
  • Le disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 non trasformano tali presunzioni in presunzioni legali assolute ai fini previdenziali; il giudice deve sempre compiere una valutazione complessiva
  • L'onere della prova grava sull'ente contributivo che contesta la qualificazione occasionale: l'INPS deve apportare elementi di fatto chiari nei gradi di merito per modificare la qualificazione adottata dal giudice di merito

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