Sentenza del 09/07/2024 n. 18740 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il rimborso dell’imposta di registro versata per un atto con cui il Comune di N ha concesso alla MN Metropolitana di Napoli Spa, per 38 anni, il diritto di superficie necessario a costruire e gestire una galleria commerciale, ricevendo in corrispettivo l’esecuzione di lavori (permuta). L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 11 del D.P.R. 633/1972 e 40, secondo comma, e 43 del D.P.R. 131/1986, sostenendo che si trattasse di permuta mista e che sulla concessione del diritto di superficie fosse dovuta l’imposta proporzionale di registro; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia. La società ha eccepito l’inammissibilità dei motivi e sostenuto che l’operazione fosse una cessione di superficie imponibile a IVA. La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento del secondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha confermato che il Comune aveva operato come soggetto IVA e non nell’esercizio di pubblici poteri: la costituzione del diritto di superficie è una cessione di beni rilevante ai fini IVA e, nella permuta, anche la prestazione di lavori costituisce un’operazione autonoma imponibile. Poiché entrambe le operazioni sono soggette a IVA, opera l’alternatività con l’imposta di registro. Il primo motivo è quindi infondato; la deduzione di un possibile abuso del diritto non è stata esaminata perché l’Agenzia non lo aveva specificamente contestato, sicché mancava il contraddittorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché incompatibile con il primo e perché la sentenza aveva implicitamente respinto la tesi dell’Agenzia, senza omettere la pronuncia. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: 5.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente era ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 2, primo comma, D.P.R. 633/1972
Invece, la concessione del diritto di superficie è oggettivamente e soggettivamente un'operazione imponibile con l'IVA, come espressamente previsto dal primo comma, dell' art. 2 , D.P.R. 633 del 1972 : "Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere".
La costituzione a titolo oneroso di un diritto reale di godimento, come il diritto di superficie, rientra tra le cessioni di beni imponibili a IVA, se ricorrono anche i presupposti soggettivi dell’imposta.
In tema di IVA, la permuta non deve essere considerata come un'unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina, in merito alla sussistenza dei presupposti di assoggettamento all'imposta ed in ordine alla determinazione di base imponibile ed aliquota; ai detti fini, l' art. 11 del D.P.R. n. 633 del 1972 amplia la nozione di permuta rispetto a quella civilistica, contenuta nell' art. 1552 c.c., estendendola anche alle ipotesi di permute tra beni e servizi e di servizi con altri servizi; ne consegue che, in tale ultimo caso, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, nella specie relativo alla risistemazione da parte del conduttore dell'immobile locato a fronte della riduzione del relativo canone operata dal locatore, equivale, "in parte qua", al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l'operazione si considera effettuata ai fini IVA
La permuta non è un’unica operazione fiscalmente inscindibile: ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi va valutata autonomamente ai fini IVA. Anche una prestazione di servizi resa come corrispettivo equivale, per la parte corrispondente, al pagamento.
Entrambe le operazioni, quindi, sono soggette ad IVA e per l' art. 40 , D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 sussiste alternatività tra IVA e registro.
Quando le operazioni sono soggette a IVA, opera il principio di alternatività con l’imposta di registro, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile; nel caso deciso ciò escludeva la pretesa dell’Agenzia di applicare l’imposta proporzionale di registro sulla concessione.
Il vizio d'omessa pronuncia - configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, o il suo assorbimento in altre statuizioni. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza
Non vi è omessa pronuncia se la decisione, pur senza una risposta argomentata e separata, risulta incompatibile con la pretesa della parte e ne comporta il rigetto o l’assorbimento.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Non si applica l' art. 13 , primo comma, 1-quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in quanto risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando la parte soccombente è ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La concessione onerosa di un diritto di superficie può integrare una cessione di beni imponibile a IVA; occorre verificare sia la natura oggettiva dell’operazione sia la qualità in cui agisce il concedente. Un ente pubblico può essere trattato come soggetto passivo IVA quando opera come un privato e non nell’esercizio di pubblici poteri.
- In una permuta di beni e servizi, le prestazioni reciproche vanno considerate come operazioni autonome: ciascuna deve essere valutata separatamente per imponibilità, base imponibile e aliquota. La prestazione resa in natura può costituire il corrispettivo dell’altra operazione.
- Se le operazioni sono soggette a IVA, va verificata l’alternatività con l’imposta di registro prima di applicare quest’ultima in misura proporzionale.
- Il giudice non incorre in omessa pronuncia quando la soluzione adottata implica il rigetto della tesi di una parte, anche se manca una trattazione espressa e autonoma della questione.
- Un’ipotesi di abuso del diritto non può essere introdotta o valutata d’ufficio, in assenza di una specifica contestazione che consenta alla controparte di instaurare il contraddittorio.
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