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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06618/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un'azienda sanitaria pubblica e un lavoratore. Il tribunale aveva accertato l'illegittimità della reiterazione dei contratti, ritenendo abusivo il ricorso al termine, e aveva condannato l'ente al risarcimento del danno. La corte d'appello, in parziale riforma, ha ridotto l'indennità risarcitoria da quindici a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, applicando l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. L'azienda ha proposto ricorso principale con tre motivi: ha contestato, anzitutto, il superamento del limite di 36 mesi, sostenendo che il computo andasse effettuato separatamente per ciascuna procedura concorsuale; ha poi dedotto che l'indennità omnicomprensiva non sarebbe applicabile al pubblico impiego in assenza di conversione del rapporto e che, comunque, il lavoratore non aveva provato alcun danno; infine ha lamentato l'eccessività della quantificazione, invocando la minima misura dell'indennizzo. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, con cui ha censurato il mancato riconoscimento della conversione del rapporto a tempo indeterminato e, in subordine, l'insufficienza dell'indennità liquidata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, il limite dei 36 mesi di durata complessiva dei contratti a termine successivi opera in modo unitario rispetto allo stesso lavoratore e alle medesime mansioni, a nulla rilevando che le assunzioni siano avvenute all'esito di procedure concorsuali diverse. Ha ribadito che la reiterazione abusiva dei contratti a termine con una pubblica amministrazione non comporta la conversione del rapporto, essendo esclusa per legge, ma soltanto il diritto al risarcimento del danno; a tal fine è applicabile la presunzione di danno di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, che esonera il lavoratore dall'onere di provare in concreto il pregiudizio, fermo il diritto di dimostrare danni ulteriori. Quanto alla misura dell'indennità, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure di entrambe le parti, perché la determinazione tra minimo e massimo è riservata al giudice di merito e le doglianze tendevano in sostanza a ottenere un riesame del merito. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    La reiterazione illegittima di contratti a termine nel pubblico impiego non determina la conversione del rapporto; la tutela del lavoratore è esclusivamente risarcitoria.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    Nel pubblico impiego privatizzato il limite di durata complessiva di 36 mesi dei contratti a termine successivi si applica in modo unitario; il superamento rende abusiva la reiterazione, a prescindere dal fatto che l'assunzione sia avvenuta tramite concorsi diversi.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    Costituisce parametro di liquidazione del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, operando come presunzione legale di pregiudizio e come misura risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo e un massimo, salva prova di danni ulteriori.

  • art. 8, l. n. 604/1966

    È richiamato come criterio per la quantificazione dell'indennità entro la forbice prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedente arresto conforme.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La disciplina nazionale deve avere funzione dissuasiva rispetto all'abuso della successione di contratti a termine.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la verifica del limite massimo di durata dei contratti a termine successivi va compiuta con riferimento al rapporto complessivo del lavoratore e non per singola procedura selettiva o concorsuale.
  • La reiterazione abusiva di contratti a termine con una pubblica amministrazione non può essere sanzionata con la conversione del rapporto, essendo la tutela limitata al risarcimento del danno.
  • Per l'abusiva successione di contratti a termine, l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 opera come criterio legale di liquidazione del danno e come presunzione di pregiudizio, con esonero del lavoratore dall'onere di una prova specifica del danno base.
  • La determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsto dalla norma è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legge o di motivazione consentito, non potendo le parti chiedere un riesame del quantum in sede di legittimità.
  • Le circolari amministrative o i pareri interni non possono derogare alla disciplina legale sulla durata massima dei contratti a termine né incidere sulla qualificazione dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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