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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20349/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da due lavoratori per il pagamento di un credito retributivo qualificato nei gradi di merito come indennità per attività prestata fuori sede, da corrispondersi in buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza, sulla base dell'accordo sindacale del 16 luglio 2009. La società ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi, ma il tribunale e poi la corte d'appello hanno respinto l'opposizione, ritenendo che l'accordo desse diritto all'indennità anche ai dipendenti assegnati presso l'ufficio di Roma Capitale costituito dal dipartimento del condono edilizio nella sede di Via di Decima n. 96/102, cioè presso una struttura esterna agli uffici aziendali. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nell'interpretazione dell'accordo sindacale: secondo la ricorrente, il significato letterale della clausola non era univoco e l'espressione "sedi esterne" avrebbe dovuto essere intesa come riferimento a sedi di lavoro in contesti diversi da quelli aziendali, non già a qualsiasi sede esterna rispetto agli uffici dell'ente datoriale. I lavoratori hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente impostata come violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, mirasse in sostanza a ottenere una diversa interpretazione dell'accordo collettivo più favorevole alla ricorrente. La Corte ha ribadito che l'interpretazione degli atti di autonomia negoziale è riservata al giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione illogica o incoerente, purché tali vizi siano specificamente dedotti e dimostrati. Poiché la società si è limitata a contrapporre una lettura alternativa della clausola, e poiché nei casi di doppia conforme è preclusa una diversa rivalutazione del fatto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge, ma in concreto tendeva a sollecitare una nuova interpretazione del testo negoziale, non consentita in cassazione se non nei limiti del controllo di legittimità

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    regole di ermeneutica contrattuale richiamate dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che la loro violazione deve essere specificamente dedotta e dimostrata, non potendo la parte limitarsi a proporre una lettura alternativa della clausola

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è preclusa la diversa rivalutazione del fatto in sede di legittimità, ivi compresa l'interpretazione del negozio come accertamento di fatto

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto di autonomia negoziale costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o del vizio motivazionale, purché la censura sia specifica e non si risolva in una mera contrapposizione di letture alternative.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità dolersi del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una delle interpretazioni possibili, anche se non è quella preferita dalla parte ricorrente.
  • La denuncia di violazione delle regole di interpretazione contrattuale richiede l'indicazione puntuale del modo in cui il giudice avrebbe violato tali regole e delle ragioni per cui il ragionamento seguito sarebbe obiettivamente deficiente o contraddittorio.
  • In presenza di doppia conforme, la rivalutazione del fatto è preclusa in cassazione anche quando il fatto oggetto di contestazione coincida con l'interpretazione della volontà negoziale.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un terzo grado di merito sull'esegesi di una clausola collettiva o contrattuale, ma solo per verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della soluzione adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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