Cassazione Civile, Ordinanza n. 30278/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal calcolo dell’importo integrativo dovuto a una lavoratrice socialmente utile ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell’art. 44 della l.r. Sicilia n. 23/2002. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado una condanna dell’università al pagamento di differenze retributive pari a euro 8.902,95, perché l’ente aveva computato l’assegno senza includere la tredicesima mensilità e l’indennità di ateneo nella base di calcolo. La corte d’appello, su impugnazione dell’università, aveva riformato la decisione di primo grado. La soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che, essendo stata raggiunta un’intesa tra le parti anche sulle spese, non vi era luogo a provvedere sul loro regolamento. È stato escluso l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non all’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 468/1997
norma richiamata come base del diritto all’assegno integrativo dei lavoratori socialmente utili, rilevante nella controversia sul criterio di calcolo
art. 44 l.r. Sicilia n. 23/2002
norma regionale richiamata quale ulteriore base del trattamento integrativo oggetto di contestazione
la rinuncia al ricorso è ritenuta rituale perché formulata nelle forme prescritte dalla disposizione, nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149/2022
in presenza di rinuncia rituale e accettata, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione
poiché la rinuncia è stata accettata e vi è adesione alla compensazione delle spese, non occorre provvedere sul loro regolamento, che resta affidato all’intesa tra le parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio, trattandosi di disposizione sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se redatta nelle forme di legge e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando l’estinzione del giudizio deriva da rinuncia rituale accettata, la Corte non deve pronunciare sul merito della controversia né sul regolamento delle spese se le parti hanno raggiunto un accordo su di esse.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo per il ricorso per cassazione non si applica alla pronuncia di estinzione del giudizio, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Le norme speciali sul trattamento economico dei lavoratori socialmente utili rilevano, nel merito, ai fini della determinazione della base di calcolo dell’assegno integrativo, ma tali questioni restano prive di decisione quando interviene la rinuncia al ricorso.
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