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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11396/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un dirigente contro la società datrice di lavoro. La società aveva ottenuto un decreto per la restituzione di somme che assumeva di aver corrisposto per errore a titolo di premio di risultato; il dirigente, a sua volta, aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di un premio di risultato asseritamente maturato per l’anno 2013. In primo grado il Tribunale aveva accolto l’opposizione e la riconvenzionale, revocando il decreto. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, interpretando un accordo transattivo e conciliativo stipulato tra le parti in sede sindacale e poi confermato presso la DTL come transazione generale e novativa, idonea a far ritenere rinunciati tutti gli emolumenti maturati fino alla data dell’accordo, salvo due espresshe eccezioni (indennità sostitutiva ferie non godute e TFR). Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1346 e 2113 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1369 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la conciliazione, trascurando che il premio di risultato non era stato specificamente incluso nella rinuncia e valorizzando indebitamente un pagamento successivo effettuato dalla società. Il ricorrente invocava anche Cass. n. 15371/2003 per sostenere che la conciliazione non coprisse quel credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui la conciliazione aveva contenuto ampio e tombale, con rinuncia a tutti gli emolumenti maturati fino alla data dell’accordo, eccettuati solo quelli espressamente salvati. Ha inoltre valorizzato la qualificazione della transazione come "generale e novativa", incompatibile con la conservazione di un diritto al premio di risultato riferito al periodo anteriore. Ha escluso rilievo al pagamento successivo di un acconto da parte della società, trattandosi di comportamento unilaterale non idoneo a fondare l’interpretazione comune del contratto, e ha osservato che le censure sui canoni ermeneutici erano in parte generiche e in parte dirette a sollecitare una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di transazione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell’accordo come transazione generale e novativa, con effetto estintivo/novativo sulle pretese anteriori non espressamente salvate.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell’interpretazione dell’accordo.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto valida ed efficace la conciliazione sindacale/innanzi alla DTL nei termini interpretati, senza ravvisare i vizi dedotti.

  • art. 1362 c.c.

    comma primo; comma secondo

    La Corte ha affermato che l’interpretazione deve partire dal testo letterale dell’accordo; il comportamento successivo è rilevante solo se comune ad entrambe le parti e comunque non può integrare la portata della dichiarazione negoziale oltre il testo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici, ma la censura è stata ritenuta generica nella parte in cui deduceva la sua violazione.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici, ma senza specifica dimostrazione della violazione.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici, ma senza specifica dimostrazione della violazione.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici, ma senza specifica dimostrazione della violazione.

  • art. 2087 c.c.

    Citato nella rinuncia contenuta nell’accordo transattivo come riferimento alle pretese risarcitorie oggetto di abdicazione.

  • art. 2116 c.c.

    Citato nella rinuncia contenuta nell’accordo transattivo come riferimento alle pretese risarcitorie oggetto di abdicazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Menziato solo per il deposito di memoria; non incide sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione di una conciliazione/transazione, il giudice deve dare primario rilievo al testo dell’accordo e alle esclusioni espressamente formulate: una rinuncia ampia e generale copre tutte le pretese maturate fino alla data della pattuizione, salvo quelle specificamente salvate.
  • La qualificazione dell’accordo come transazione "generale e novativa" è incompatibile con la conservazione di diritti creditori anteriori che non risultino espressamente esclusi o mantenuti in vita dalle parti.
  • Il comportamento successivo alla conclusione del contratto è rilevante ex art. 1362, comma 2, c.c. solo se riferibile alla comune volontà di entrambe le parti; un atto unilaterale di una sola parte non può integrare o sovvertire il significato del testo negoziale.
  • In sede di legittimità, le censure sui canoni ermeneutici devono indicare in modo specifico quali regole siano state violate e sotto quali profili; non è ammissibile una mera sollecitazione a rivalutare gli accertamenti di fatto e di merito compiuti dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniTransazione
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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