Cassazione Penale, Sentenza n. 8303/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza di condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) con queste censure principali: 1) motivazione manifestamente illogica per aver attribuito decisiva valenza alle conclusioni del consulente del P.M. sulla base di elementi ritenuti 'esigui' e incompleti (punto d'urto collocato nella corsia di sorpasso, mancata determinazione della velocità, errata ricostruzione dell'origine del trauma cranico); 2) omessa motivazione rispetto alla esclusione della piena attendibilità del teste oculare Camillo Costantini; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., nonostante contestuale accertamento della concorrenza di responsabilità del conducente del fuoristrada rimasto ignoto, con conseguente richiesta che il reato fosse considerato estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che non sussista illogicità manifesta: la Corte territoriale aveva motivato con elementi oggettivi convergenti (tracce di abrasione sull'asfalto, frammenti del fanalino anteriore sinistro sul punto, analisi delle deformazioni del veicolo e angoli d'impatto) la collocazione del punto d'urto nella corsia di sorpasso e la successiva traiettoria del veicolo. Ha spiegato altresì perché l'impossibilità di determinare la velocità del veicolo fuggitivo non compromette la ricostruzione. Sul secondo motivo la censura è stata ritenuta aspecifica e inammissibile: la Corte d'appello aveva motivato le ragioni per cui non ha ritenuto pienamente attendibile la percezione soggettiva del teste, data la brevità e difficoltà del segmento temporale dell'evento. Sul terzo motivo è stato affermato che l'attenuante speciale di cui al comma 7 non si applica se non è provato che anche l'altro utente della strada abbia, seppur minimamente, contribuito causalmente all'evento; nel caso di specie non è stata fornita prova in tal senso. Conseguenza: il rigetto del ricorso e la conferma della condanna inflitta in appello (pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in sede di merito) e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio stradale; è stata applicata per la condanna dell'imputato e richiamata anche nel punto relativo all'attenuante speciale del comma 7
art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
Prevede un'attenuante speciale quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole (concorso di colpa di terzi o causa esterna non imputabile). La Corte ha ricordato che l'attenuante richiede prova della effettiva concorrenza causale dell'altrui comportamento; la mera presenza dell'urto tra veicoli non è di per sé sufficiente
Richiamato per individuare profili di colpa specifica nella manovra di sorpasso (dovere di tenere conto della posizione e distanza dei veicoli sulla corsia di sinistra)
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come parametro per le censure di cassazione a mezzo difensore (forma e contenuto del ricorso)
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Disciplina il motivo di ricorso per vizio di motivazione manifestamente illogica; la Corte ha ribadito l'elevata soglia di sindacabilità prevista dalla lettera e) per poter ritenere il motivo fondato
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca la motivazione del giudice del merito solo se l'illogicità è manifesta; prove obiettive e convergenti (tracce sull'asfalto, frammenti, deformazioni dei veicoli, angoli d'impatto) possono legittimare una ricostruzione anche in assenza di rilievi completi o di misurazioni 'perfette'.
- La mera presenza di un urto tra veicoli non è di per sé prova che il comportamento dell'altro conducente abbia causalmente contribuito all'evento ai fini dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7: occorre dimostrare la concorrenza di colpa o di altra causa esterna nella catena causale.
- Le dichiarazioni dei testimoni possono essere valutate criticamente se il giudice motiva le ragioni dell'inattendibilità (es. difficoltà di ricostruire un fatto in un brevissimo lasso temporale); l'assenza di una contestazione specifica e argomentata in Cassazione rende la doglianza inammissibile per aspecificità.
- Il rigetto di un'assoluzione e la conversione in condanna in sede di appello è legittimo se la Corte territoriale fornisce una motivazione rafforzata che illustra perché la valutazione del giudice di primo grado risulti incompleta o incoerente rispetto agli elementi probatori.
- In Cassazione è essenziale che il ricorrente prema su specifici passaggi logici della sentenza impugnata: argomentazioni generiche o reiterazioni della valutazione della prova sono inidonee a fondare il ricorso.
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