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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15645/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto alla SIAE il rimborso di quanto versato per l'acquisto dei contrassegni previsti dall'art. 181-bis della legge sul diritto d'autore, per il periodo anteriore al febbraio 2009. La domanda di rimborso era stata presentata il 9 maggio 2012, dopo che la Corte di giustizia UE aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la procedura di contrassegno e dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato il regolamento del 2009 nella parte in cui faceva salvi i rapporti pregressi. I giudici tributari avevano però ritenuto tardiva l'istanza, applicando il termine decadenziale biennale dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992 con decorrenza dai singoli pagamenti. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992 e dei principi sul dies a quo del termine di rimborso per tributi incompatibili con il diritto comunitario, sostenendo che il diritto al rimborso sarebbe sorto solo con l'annullamento del regolamento che precludeva il rimborso e che fino ad allora l'ordinamento interno avrebbe impedito di agire.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva negato il rimborso per tardività. Ha affermato che il termine di decadenza per la domanda di restituzione decorre dal pagamento e non dalla successiva pronuncia che dichiara l'illegittimità della disciplina interna o regolamentare; ha inoltre escluso che potesse operare una tutela fondata sull'affidamento o un prospective overruling, osservando che la controversia era proponibile sin dal momento dei versamenti e che il giudice tributario poteva disapplicare incidentalmente il regolamento illegittimo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    La domanda di restituzione, in difetto di disciplina speciale, deve essere proposta entro due anni dal pagamento; il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal versamento, non dalla successiva pronuncia che accerti l'illegittimità della disciplina.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione è ammesso nei termini e nei limiti previsti dalla disciplina processuale tributaria.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992

    Il giudice tributario può disapplicare l'atto regolamentare illegittimo incidenter tantum nel giudizio avente a oggetto il rimborso.

  • art. 181-bis L. 22 aprile 1941, n. 633

    La disciplina del contrassegno sui supporti multimediali costituiva il presupposto del versamento richiesto dalla SIAE, poi oggetto di contestazione e di richiesta di rimborso.

  • art. 6, comma 8, D.P.C.M. n. 31 del 23 febbraio 2009

    "sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248"

    La clausola di salvezza dei rapporti pregressi è stata ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato, ma ciò non ha spostato in avanti il dies a quo del termine di rimborso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi tributari o para-tributari, il termine di decadenza decorre dal pagamento indebito o eccedente, salvo diversa disciplina speciale, e non dal successivo mutamento giurisprudenziale o dall'annullamento della norma che aveva reso controversa la debenza.
  • La dichiarazione di incompatibilità di una disciplina interna con il diritto dell'Unione non sospende di per sé i termini decadenziali nazionali per chiedere il rimborso, purché il contribuente avesse già la possibilità di far valere giudizialmente la pretesa restitutoria.
  • L'affidamento nella perdurante validità di una norma o di un regolamento non prevale, nelle controversie sulle entrate, sull'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici e del bilancio pubblico, quando il contribuente sia rimasto inerte oltre il termine di decadenza.
  • Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente un regolamento illegittimo ai fini della decisione sulla singola controversia, senza che ciò impedisca al contribuente di proporre tempestivamente l'azione di rimborso.
  • L'istituto del prospective overruling non opera per mutamenti interpretativi che incidano sulla qualificazione sostanziale del rapporto o sui termini di decadenza dell'azione di rimborso, ma riguarda soltanto modifiche imprevedibili di regole processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

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