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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37268/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica per lo svolgimento di mansioni di collaboratore scolastico o docente. La Corte d'appello aveva negato il risarcimento, ritenendo che la successiva stabilizzazione dei lavoratori, avvenuta tramite scorrimento delle graduatorie oppure ai sensi della legge n. 107/2015, fosse misura sufficiente a sanzionare l'abuso e a riparare il pregiudizio, salvo il riconoscimento delle differenze retributive connesse all'anzianità di servizio. Con il ricorso per cassazione si deduceva la violazione della clausola 5, punto 1, della direttiva 1999/70/CE, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, sostenendo che le stabilizzazioni ottenute per scorrimento delle graduatorie non sarebbero equivalenti, come sanzione dell'abuso, al piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015 e che quindi il risarcimento avrebbe dovuto essere riconosciuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione fosse già stata risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità consolidata e che gli argomenti dei ricorrenti non fossero idonei a superare tale orientamento né a imporre una nuova rimessione di questioni di costituzionalità, di pregiudizialità europea o un rinvio a udienza pubblica. La Corte ha richiamato in particolare la sentenza della Corte di giustizia nella causa Rossato, evidenziando che, nel quadro normativo successivo alla legge n. 107/2015, la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non è incerta, imprevedibile o aleatoria e costituisce misura proporzionata e sufficiente a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine; ne consegue che non è imposto un ulteriore diritto al risarcimento pecuniario, salvo allegazione e prova di danni ulteriori specifici, non dedotti nel caso di specie. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la sostanziale assenza di difesa del Ministero; è stato invece disposto l'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • clausola 5, punto 1, direttiva 1999/70/CE

    La clausola non osta, nel quadro normativo successivo alla legge n. 107/2015, a una disciplina nazionale che escluda il risarcimento pecuniario quando la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato costituisca misura certa e proporzionata di sanzione dell'abuso.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato come norma violata dai ricorrenti in relazione al ricorso abusivo al lavoro a termine nel settore pubblico.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    È richiamato quale parametro della domanda risarcitoria connessa all'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato in relazione al rinvio ai precedenti della Corte e alla motivazione per relationem.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per il rinvio ai precedenti giurisprudenziali integralmente condivisi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Impone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, la stabilizzazione del lavoratore a termine può costituire misura idonea e sufficiente a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti, purché la trasformazione del rapporto non presenti caratteri di incertezza, imprevedibilità o aleatorietà.
  • Quando l'immissione in ruolo realizza il medesimo bene della vita perseguito dal lavoratore e rende effettiva la sanzione dell'abuso, non sorge automaticamente un ulteriore diritto al risarcimento pecuniario; restano salve solo eventuali allegazioni e prove di danni ulteriori specifici.
  • In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già incompatibili con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti nuovi idonei a giustificare un mutamento di indirizzo o un nuovo intervento della Corte di giustizia.
  • La verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione deve tenere conto del quadro normativo complessivo vigente al momento dei fatti: la riforma del sistema di reclutamento può rendere la stabilizzazione una sanzione sufficientemente effettiva e proporzionata dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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